Ordine di demolizione non revocabile per il solo avvio di un progetto di variante speciale
La gravità insita nella violazione di norme antisismiche giustifica la misura cautelare preventiva del sequestro "impeditivo"
L'ordine di demolizione sfugge al perimetro di intoccabilità del giudicato penale, in quanto è sempre rivedibile. Ma l'inizio di una procedura comunale, per l'approvazione della proposta di un piano di recupero edilizio, non è di per sé sufficiente alla revoca dell'ordine di demolizione di un manufatto del nucleo abusivo. Come dice infatti, la sentenza n. 16872/2021 della Cassazione, l'avvio di un tale iter non contiene quel grado di prevedibilità sull'approvazione a breve di atti amministrativi che si pongano in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione.
La revoca è giustificata dalla constatazione, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'avvenuta approvazione di un atto sanante l'abuso o di un esito positivo del giudizio prognostico su una sua futura adozione.
Ma per evitare - come spesso accade - una lunga indeterminatezza nel governo del territorio il termine "futuro", va inteso "a breve termine".
Criterio temporale che non risulta rispettato dalla mera presentazione di varianti urbanistiche sulle quali non vi è certezza sia dei tempi di adozione sia dell'assenso finale del Comune. E non è certo nemmeno che in base alle nuove regole il singolo manufatto abusivo venga poi sanato.
Il ricorso respinto in sede di legittimità faceva rilevare che seppure era stata annullata dal giudice amministrativo l'acquisizione dell'abuso da parte del Comune, questa dimostrava comunque la chiara volontà dell'ente locale di non dar seguito all'ingiunzione di demolire. I ricorrenti appuntavano poi la propria istanza di revoca o sospensione al fatto che dopo l'annullata acquisizione era stata avviata la procedura di variante edilizia dell'area, cui sarebbe conseguita una nuova disciplina di edificabilità. La pendenza della procedura presso l'ufficio comunale urbanistico avrebbe dovuto determinare - secondo i ricorrenti - la sospensione dell'ordine di demolire in quanto l'iter amministrativo avviato costituiva nuovo e ulteriore sintomo della volontà dell'ente di non procedere a demolizione e di "non voler punire i colpevoli".
La Cassazione respinge gli argomenti difensivi facendo rilevare prima di tutto che l'ordine di demolizione è suscettibile di revoca solo quando sia in esplicito contrasto con atti amministrativi - anche solo prevedibili - che sanano l'abuso o ne modificano la destinazione facendo venir meno l'illegittimità dell'opera. E, precisa inoltre che eventuali atti futuri "in sanatoria" sono comunque sottoposti al doveroso esame del giudice dell'esecuzione che ne deve acclarare la legittimità in base ai presupposti formali e di sostanza per l'esercizio del potere di rilascio da parte dell'autorità competente. Ecco che, quindi, la Cassazione fa rilevare che nel caso concreto non sussistono atti amministrativi di tal fatta. E che non è tale la proposta di un piano di recupero.
La normativa antisismica
L'abuso edilizio determinato dalla violazione delle norme antisismiche giustifica la misura cautelare reale sull'immobile per il pericolo insito. Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 16876/2021 ha confermato il sequestro preventivo stabilito dal Gip. E ha così respinto il ricorso degli imputati contro il sequestro cosiddetto "impeditivo".
L'abuso era posto in zona a rischio sismico e sottoposta a vincolo paesaggistico, che escludeva forme abitative. I ricorrenti sotenevano che Gip e giudice del riesame, nel disporre il sequestro, avevano incentrato la propria attenzione esclusivamente sulla normativa antisismica e non avevano valutato affatto l'impatto concreto del manufatto sugli interessi tutelati dal vincolo ambientale paesaggistico.
Ma la Cassazione spiega che la violazione della disciplina antisismica è di per sé sufficiente all'adozione della misura di sequestro preventivo in quanto giustificata dalla gravità del reato. Gravità insita nella non prevedibilità puntuale di un terremoto in zone ad alto rischio sismico come sono le isole di area vulcanica .