Società

Organismo di vigilanza distinto dai sindaci e con ruolo centrale

Indagine Assonime su 266 società a vent’anni dal debutto

di Giovanni Negri

Un organismo di vigilanza (Odv) in grado di esercitare poteri non solo formali, ma effettivi. Con attività a supporto sia dell’organo amministrativo, nella diffusione e rafforzamento di adeguati assetti organizzativi, sia dell’organo di controllo, senza però che gli debba essere attribuito il potere di impedire la commissione di reati. Queste alcune delle conclusioni di un’indagine condotta da Assonime su 226 società quotate e relative alla figura dell’0rganismo di vigilanza, alla sua applicazione nel sistema di governance e di controllo, a vent’anni dal debutto del decreto 231 , nell’ambito di un più ampio progetto di ricerca condotto dalla Fondazione Cnpds (Centro nazionale di difesa e prevenzione sociale).

Detto che dalla giurisprudenza arrivano segnali contraddittori sull’obbligo di adozione del modello organizzativo per la prevenzione dei reati, di cui l’Odv è snodo cruciale, la ricerca attesta come solo quattro tra le 226 società non hanno adottato il modello organizzativo. Negli ultimi cinque anni poi i modelli sono stati aggiornati dalle imprese prevalentemente per l’adeguamento alle nuove figure di reato introdotte nella disciplina (con particolare riguardo da ultimo ai reati fiscali) e per intervenute modifiche organizzative interne. In quattro casi la società ha dichiarato di aver modificato il modello anche per effetto di criticità riscontrate nella sua attuazione.

Quanto alla composizione dell’Odv, la prassi delle imprese è nettamente orientata per la separazione dei ruoli. Solo l’8,6% delle società ha optato per l’attribuzione delle funzioni dell’Odv al collegio sindacale. L’88,3% attribuisce la funzione ad un organismo ad hoc. In un solo caso l’Odv coincide con il Comitato controllo e rischi. Delle 19 società che attribuiscono la funzione al collegio sindacale solo nove sono banche. Anche nel sistema bancario, dunque, nonostante l’attribuzione delle funzioni di Odv all’organo di controllo sia fortemente raccomandata da Banca d’Italia, non tutte le banche hanno ritenuto opportuno esercitare questa facoltà.

La composizione è poi quasi esclusivamente collegiale; è frequente la presenza di almeno un amministratore indipendente e/o di un sindaco (32%). La funzione prevalente è, invece, rappresentata dall’internal audit. Seguono la funzione legale e compliance. Con riferimento alla nomina dell’Odv l’indagine rileva che nel 98,6% dei casi è attribuita al Cda, anche quando l’organo dirigente propende per l’attribuzione delle funzioni al collegio sindacale. Il 75,6% delle società del campione assicura all’Odv una piena autonomia di spesa attraverso l’attribuzione di un budget dedicato.

L’80% delle società prevede espressamente nel modello organizzativo il potere dell’Odv di accedere liberamente a tutta la documentazione che ritiene possa essere rilevante; Una buona prassi riscontrata nelle società (47% dei casi) è quella di prevedere periodici incontri con il collegio sindacale. Nel 67% dei casi all’Odv è affidata anche la tutela del whistleblowing.

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