Civile

Pacchetti turistici, il lieve inadempimento incolpevole dell'agenzia non determina la risoluzione del contratto

Non rilevano le aspettative create dalla descrizione della sistemazione se l'agenzia mostra ai clienti una brochure fedele

di Paola Rossi

In tema di pacchetti turistici il cliente non può contestare come inadempimento la non corrispondenza dell'asserita distanza tra le ville del resort se essa comunque emergeva, nella sua realtà, dal depliant illustrativo sottoposto dall'agenzia al turista. Non si tratta di difformità tale - in base all'accertamento dei giudici di merito - da far scattare il grave e colpevole inadempimento dell'agenzia che conduce alla risoluzione del contratto. La Cassazione, con la sentenza n. 26159/2021, individua come lieve e insufficiente a risolvere il contratto, l'inadempimento derivante dalla discrasia (evidentemente non rilevante) tra quanto offerto dall'operatore turistico e la reale distanza tra le water villas.

La colpa
La Cassazione conferma quindi la validità del contratto relativo all'acquisto del pacchetto turistico sottolineando che le lamentele dei ricorrenti erano di fatto determinate da prospettazioni totalmente soggettive alla cui formazione non aveva contribuito colpevolmente l'agenzia chiamata in causa dai turisti insoddisfatti. Anche se tali aspettative dei clienti si erano fondate sulle iniziali descrizioni ricevute dall'operatore, quest'ultimo aveva illustrato al cliente, attraverso fedeli immagini pubblicitarie del luogo, la concreta sistemazione.

La nullità negata
I ricorrenti lamentavano anche la mancanza di corrispondeza tra chiesto e pronunciato quindi la nullità della sentenza di merito impugnata, in quanto non aveva statuito sulla loro richiesta di restituzione dell'indebito oggettivo e di risarcimento dei danni posta in subordine alla domanda di risoluzione del contratto per indadempimento. La Cassazione conferma, invece, il procedere dei giudici di merito che - una volta accertata l'assenza di gravità dell'inadempimento e soprattutto l'assenza della prova di una colpa dell'operatore turistico - avevano pretermesso la decisione sulla restituzione dell'indebito in quanto anche tale domanda si fonda sugli stessi presupposti di quella della risoluzione per indaempimento. L'inesistenza di tali presupposti ha così travolto anche la richiesta attorea subordinata.

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