Paga la Regione i danni provocati dal cinghiale all’automobilista
Lo ha precisato la Corte di cassazione con la sentenza n. 9469 depositata lo scorso 9 aprile
La Regione risponde dei danni cagionati all’automobilista dall’attraversamento di un cinghiale, anche nel caso di delega di funzioni alla Provincia, se quest’ultima non aveva autonomia gestionale e operativa.
Lo ha precisato la Corte di cassazione con la sentenza n. 9469 depositata lo scorso 9 aprile che fa il punto sulla ricorrente questioni dei danni causati dalla fauna selvatica.
Quello che conta è l’effettivo potere di controllo sugli animali che deve essere accertato in concreto.
L’art. 14 della legge 142/1990 sulle autonomie locali attribuisce alle Province la protezione della fauna selvatica nelle zone che interessano il territorio provinciale, mentre la legge 157/99 conferisce alle Regioni il compito di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie. Alle Province sarebbe quindi rimesso il compito di attuare la disciplina regionale, ma - puntualizza la Suprema Corte – devono essere messe nelle condizioni di farlo, “in modo da poter efficientemente amministrare i rischi e poter adottare tutte le misure idonee a prevenire i danni”.
In caso contrario la responsabilità è esclusivamente della Regione.
La sentenza trae origine dalla richiesta risarcitoria di un automobilista della provincia dell’Aquila che si era visto attraversare la carreggiata di una strada provinciale da un cinghiale e non aveva potuto evitare l’impatto.
Nonostante la proprietà della strada fosse della Provincia, questo non impedisce di condannare la Regione a pagare l’intero danno, in quanto coobbligata in solido, per non essersi attivata nonostante ripetute segnalazioni.
La sentenza della Corte di cassazione si segnala anche perché nella motivazione fa presente il cambiamento recente di orientamento che agevola l’onere della prova del danneggiato in caso di incidenti causati dagli animali selvatici.
Sebbene nel caso di specie la richiesta sia stata formulata per responsabilità aquiliana, la Suprema Corte cita il nuovo orientamento di legittimità che inquadra queste ipotesi nell’alveo della responsabilità del proprietario degli animali, ex art. 2052 del codice civile. La legge 157/92 attribuisce allo Stato la proprietà di alcune specie di animali selvatici, tra i quali rientrano i cinghiali e i caprioli, ma non le nutrie. Il danneggiato in questi casi dovrà dimostrare soltanto il nesso di causalità, mentre l’ente per non rispondere dei danni dovrà provare il caso fortuito, ovvero che l’attraversamento dell’animale è stato un fatto del tutto imprevedibile.
Tra le misure da adottare per il controllo dell’ingresso degli animali in strada, secondo alcune pronunce di merito, ad esempio l’installazione di dissuasori, recinzioni o di apposite videocamere di sorveglianza, oltre ovviamente ai segnali di pericolo per allertare gli automobilisti (così Tribunale di Asti sentenza n. 90 pubblicata il 04/02/2021).