PAGA RIPARAMETRATA NEL PASSAGGIO AL PART TIME
In caso di passaggio da tempo pieno a tempo parziale occorre riproporzionare il trattamento retributivo complessivamente spettante in base al nuovo orario di lavoro: per esempio i 5/8 se, da ora in poi, invece di 8 ore se ne lavorano solamente 5. L’articolo 7 del Dlgs n. 81/2015 dispone che il lavoratore a tempo parziale:a) non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento;b) ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.Infine, i contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro.