Il CommentoPenale

Pagate le spese legali a chi è assolto

Nel limite di 10.500 euro - Solo ai prosciolti con formula piena

di Giovanni Negri

Volerlo interpretare come un attacco diretto a un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, l’obbligatorietà dell’azione penale, sarebbe eccessivo, di certo però l’approvazione all’unanimità di un emendamento alla manovra presentato dal deputato di Azione Enrico Costa invita alla riflessione. Perchè, per la prima volta nel penale, istituisce il principio per cui se lo Stato perde in giudizio, allora deve rifondere le spese legali sostenute dal cittadino risultato innocente. L’obiettivo , sottolinea lo stesso Costa, è di mettere nelle mani dei cittadini che sono riusciti a dimostrare la loro estraneità ai fatti contestati e tuttavia sono stati sottoposti al peso del procedimento penale uno strumento che possa parzialmente limitare i danni, almeno sul piano economico.

La formula piena

Nel dettaglio, è stato aggiunto un articolo il 177 bis al Ddl manovra, in base al quale lo Stato provvederà al rimborso delle spese legali sostenute, entro il limite di 10mila e 500 euro, per l’imputato prosciolto perchè il fatto non sussiste, perchè non ha commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato. La sentenza dovrà essere irrevocabile e l’importo (che non andrà a costituire reddito) sarà corrisposto in 3 rate annuali di uguale importo, a partire dall’anno successivo a quello di irrevocabilità.

Serve la fattura

Il rimborso, che riguarderà le assoluzioni successive all’entrata in vigore della legge di bilancio, sarà riconosciuto dietro presentazione di fattura da parte del difensore , con espressa indicazione della causale e dell’avvenuto versamento. La fattura dovrà essere accompagnata da una parere di congruità da parte del Consiglio dell’ordine e da una copia della sentenza con l’attestazione di irrevocabilità da parte della cancelleria.

I casi esclusi

Fuori dal perimetro della norma , senza quindi riconoscimento del rimborso, restano i casi di assoluzione da alcuni capi di imputazione ma di condanna per altri, l’estinzione del reato per amnistia o prescrizione, la sopraggiunta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione. Sarà poi un decreto del ministero della Giustizia a puntualizzare meglio tutte le modalità di erogazione e la determinazione degli importi , tenuto conto della durata dei procedimenti e dei gradi di giudizio cui l’imputato è stato sottoposto.