PALETTI ALLA REVISIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
La revisione legale dei conti (Dlgs 39 del 2010) e la funzione di controllo di legittimità (articolo 2403 del Codice civile) possono essere svolte dal medesimo organo (il collegio sindacale) solo se questo è composto per intero da revisori legali (articolo 2409-bis, comma 2, del Codice civile). Diversamente, la revisione legale va affidata a un revisore legale (o a una società di revisione legale); tuttavia, in questo caso, per i membri del collegio sindacale (compreso il presidente) valgono le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall’articolo 2399, comma 1, lettera c, del Codice civile. In base a tale disposizione, non sono eleggibili alla carica di sindaco e, se eletti, decadono, coloro che sono legati alla società, o alle società da questa controllate o alle società che la controllano, o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, oppure da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.Conseguentemente, in caso di suddivisione delle funzioni di controllo di legittimità e di revisione legale dei conti, per i membri del collegio sindacale è fatto divieto di esercitare singolarmente la funzione di revisione legale.Ciò deriva dalle differenze di ambito di operatività e di regime di responsabilità che caratterizzano le due funzioni: il collegio sindacale è un organo che fa parte della governance delle società, e ciò comporta la responsabilità in solido con gli amministratori (articolo 2407 del Codice civile); i sindaci hanno l’obbligo di partecipare ai consigli di amministrazione, possono procedere a ispezioni e controlli e possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Il revisore, invece, è un professionista (o una società) che svolge un incarico professionale in relazione al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato.Il controllo del collegio sindacale è sempre di legittimità: in tal senso sono chiare le norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, secondo cui al collegio sindacale non compete un controllo di merito sull'opportunità e sulla convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, ma compete un controllo di legittimità sostanziale e di rispetto delle procedure e/o prassi operative. Questo consente al collegio interventi preventivi o sostitutivi esclusivamente nel caso in cui le conseguenze delle delibere appaiano pregiudizievoli per la società. I sindaci devono avere cognizione e vigilare sulla corretta e appropriata formazione del procedimento decisionale degli amministratori, ma non sono tenuti a valutare la convenienza delle scelte gestionali, compito primario dell’organo amministrativo. In sostanza, al collegio sindacale spetta il controllo sull’osservanza, da parte degli amministratori, delle norme procedurali inerenti alla formazione, deposito e pubblicazione, non dovendo effettuare controlli analitici di merito sul contenuto del bilancio, né esprimere un giudizio sulla sua attendibilità. Le norme di comportamento (emanate il 15 settembre 2015 a valere dal 30 settembre 2015) precisano che il collegio sindacale non ha alcun obbligo di eseguire procedure di controllo per accertare la verità, correttezza e chiarezza del bilancio. Il Tribunale di Roma (sezione III, 20 febbraio 2012, n. 2730) ha sancito che non è compito del collegio sindacale verificare la correttezza delle valutazioni rese dagli amministratori o dagli altri soggetti indipendenti, ma è suo dovere verificare che le valutazioni predisposte a supporto dell'operazione straordinaria siano conformi ai criteri dettati dal legislatore per tali operazioni. Anche con riferimento al bilancio consolidato, per il collegio sindacale non è previsto alcun obbligo di relazione e neppure di formale espressioni di giudizio, che sono invece richiesti al revisore legale. Invece, se il collegio sindacale rileva che alcune decisioni prese dagli amministratori non sono conformi alla legge o allo statuto, deve fornire tempestivamente l’informazione al revisore.