Immobili

Pannelli fotovoltaici senza il via libera dell'assemblea condominiale

Il singolo condomino se non apporta modificazioni alle parti comuni non deve chiedere il placet assembleare. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 1337 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Sì alla installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto, o altre parti comuni, da parte del singolo condomino a servizio della sua abitazione, senza la necessità di una preventiva approvazione da parte dell'assemblea. L'eventuale parere contrario del condominio ha dunque unicamente valore indicativo e non è impugnabile per carenza di interesse. Il placet invece si rende invece necessario in caso di modifica delle parti comuni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 1337 depositata oggi, dichiarando inammissibile il ricorso dei proprietari dell'appartamento interessati alla installazione dei pannelli che chiedevano l'annullamento della delibera.

Il condòmino, si legge nella decisione, che intenda procedere alla istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, non ha interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione dell'assemblea che abbia espresso un parere contrario all'intervento, non generando la stessa alcun concreto pregiudizio ai suoi diritti, tale da legittimare la pretesa ad un diverso contenuto dell'assetto organizzativo della materia regolata dalla maggioranza assembleare.

Resta inteso, prosegue la Corte, che l'installazione dell'impianto al servizio della singola unità immobiliare debba avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d'uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali, della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell'edificio.

L'assemblea invece entra in gioco qualora l'intervento renda "necessarie modificazioni delle parti comuni", nel qual caso, similmente a quanto dispone l'art. 1122, comma 2, c.c., è stabilito che l'interessato ne dia comunicazione all'amministratore, il quale può così riferirne in assemblea perché siano adottate le eventuali iniziative conservative volte a preservare l'integrità delle cose comuni.

Tornando al caso concreto, la Corte d'appello di Milano, spiega la Cassazione, aveva dato per accertato che, al fine di realizzare il progetto di installazione di dodici pannelli fotovoltaici ad opera dei condomini ricorrenti, non risultava alcuna necessità di modificare le parti comuni, né quindi c'era possibilità per l'assemblea di prescrivere specifiche modalità esecutive. In questo senso, l'assemblea si sarebbe limitata, giacché sollecitata, ad esprimere un "parere" contrario al progetto in questione, ravvisandovi un pregiudizio al pari uso della parte comune.

In definitiva per la Corte va enunciato il seguente principio di diritto: "L'istallazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell'art. 1122 bis. c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell'assemblea. Ne consegue che all'eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall'assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell'esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l'interesse ad agire per l'impugnazione della deliberazione ai sensi dell'art. 1137 c.c.".

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