Comunitario e Internazionale

Parcheggi non pagati, la riscossione del notaio con la disciplina civile

La Corte di giustizia Ue precisa la nozione di pubblici poteri

di Marina Castellaneta

L’azione di riscossione di una tariffa giornaliera in un parcheggio rientra nella nozione di materia civile e commerciale, ma non può essere considerata come “contratto di locazione di immobili”.

È stata la Corte di giustizia dell’Unione europea a stabilirlo (sentenza causa C-307/19).

Al centro della vicenda, un procedimento di esecuzione forzata sulla base di un atto autentico adottato da un notaio per conto di una società commerciale di Zagabria, impegnata nella riscossione dei diritti di parcheggio dei veicoli sulla via pubblica, nei confronti di un’altra società di leasing, con sede in Slovenia, che non aveva versato quanto dovuto per il parcheggio.

Il notaio aveva trasmesso, con una raccomandata con avviso di ricevimento, un mandato di esecuzione sulla base dell’articolo 14 del regolamento n. 1393/2007 sulla notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale. La società debitrice si era opposta al provvedimento: il tribunale croato si era dichiarato incompetente e la Corte di appello di Zagabria ha chiesto agli eurogiudici di chiarire se i notai, non qualificabili come organi giurisdizionali, possano avvalersi del regolamento n. 1393/2007.

Per la Corte, punto centrale è chiarire se la riscossione di una tariffa giornaliera per il parcheggio rientri nella materia civile e commerciale secondo il regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis) che richiede un’interpretazione estensiva per garantire il buon funzionamento del mercato interno ed evitare decisioni incompatibili nello spazio Ue. Se una delle parti della controversia “vanta prerogative dei pubblici poteri” il regolamento non può essere applicato. Non basta, però, la sola qualificazione di un soggetto come autorità pubblica perché è richiesto che tale autorità eserciti pubblici poteri.

Anche la finalità pubblica di alcuni atti non è determinante per qualificare un’attività come iure imperii perché è necessario l’esercizio di pubblici poteri «che esorbitano dalla sfera delle norme applicabili nei rapporti tra privati». La società creditrice agiva sulla base di un mandato conferito con un atto di esercizio di pubblici poteri, ma la richiesta al debitore è basata su un rapporto giuridico di diritto privato, con l’adesione alle condizioni generali del contratto di parcheggio.

La riscossione non era, inoltre, una sanzione per un’infrazione stradale e, quindi, l’azione esercitata dal notaio per conto di una società, che ha un mandato da un ente locale, autorità pubblica, rientra nella materia civile e commerciale.

Va applicato il regolamento n. 1215/2012, anche se l’azione di riscossione non è qualificabile come “contratto di locazione di immobili”, ma deve essere inclusa tra i contratti di prestazione di servizi.

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