Lavoro

Partecipate, nelle selezioni del personale no alla precedenza per i lavoratori che hanno già un contratto a tempo determinato

Lo ha precisato la Corte d'Appello di Reggio Calabria con la sentenza 3 dicembre 2021 n. 508

di Andrea Alberto Moramarco

Il diritto di preferenza sancito dall'articolo 24 del Dlgs n. 81/2015 (decreto di attuazione del Jobs act) - che attribuisce a chi ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi una precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro con riferimento alle mansioni già espletate - non può trovare applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle società a partecipazione pubblica. Ciò in quanto la sopravvenuta normativa introdotta per tale categoria di enti societari, precisamente l'articolo 19 comma 2 del Dlgs n. 175/2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) impone alle società a controllo pubblico di stabilire "criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità", pena la nullità dei contratti di lavoro. Questo è quanto si afferma nella sentenza n. 508/2021 della Corte d'appello di Reggio Calabria.

Il caso
La controversia oggetto della decisione prende le mosse da una selezione ad evidenza pubblica finalizzata alla individuazione di risorse da inserire nell'organico di una società a prevalente partecipazione pubblica, operante presso l'aeroporto di Reggio Calabria, il cui bando prevedeva il diritto di preferenza, di cui all'articolo 24 del Dlgs n. 81/2015, in favore dei dipendenti già titolari di un contratto a tempo determinato.
Dopo la mancata ammissione alla prova orale, un lavoratore si rivolgeva in Tribunale dolendosi per la violazione della norma di legge e del regolamento di selezione, in quanto il diritto di precedenza non era stato rispettato e chiedendo, pertanto, di essere assunto a tempo indeterminato.

La violazione della prelazione legale
Il giudice di primo grado, constatando la natura partecipata della società, riteneva applicabile la disciplina di reclutamento di cui all'articolo 19 comma 2 del Dlgs n. 175/2016, con il conseguente contemperamento tra l'invocato diritto di precedenza e la disciplina della selezione pubblica. Ad ogni modo, non approfondendo ulteriormente la questione, il Tribunale riteneva che «la domanda di condanna alla costituzione del rapporto di lavoro non poteva in alcun caso trovare accoglimento, poiché in tema di prelazione obbligatoria, l'inadempimento del datore di lavoro, che si perfeziona con l'assunzione di soggetti diversi da quelli che hanno diritto di precedenza, costituisce solo fonte di responsabilità risarcitoria».

Il diritto di precedenza non trova applicazione
Viceversa la Corte d'appello, confermando il verdetto, ritiene di approfondire la questione dell'applicabilità del diritto di preferenza sancito dall'articolo 24 del Dlgs n. 81/2015 nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze di società a partecipazione pubblica. E lo fa concludendo per l'esclusione del diritto di preferenza nelle procedure di reclutamento di tali enti.
Difatti, nota il Collegio, proprio l'articolo 19 comma 2 del Dlgs n. 175/2016 «nello stabilire una sorta di equiparazione delle società a partecipazione pubblica agli enti pubblici veri e propri, quanto alle procedure di reclutamento del personale, introduce una vera e propria incompatibilità tra questo tipo di società e forme di assunzione che eludano l'obbligo della selezione con criteri di trasparenza e imparzialità». Procedendo con una analogia con quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento alla diversa fattispecie della conversione dei contratti a termine stipulati illegittimamente, i giudici sottolineano che il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, «ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale», dovendo, pertanto, la regola della concorsualità essere rispettata pienamente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©