Civile

Partecipazioni, rivalutazione al valore effettivo

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di Paolo Meneghetti

In dirittura di arrivo la procedura di rivalutazione delle partecipazioni detenute da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali al 1° gennaio 2015. Il 30 giugno scade, infatti, il termine per asseverare la perizia del valore della società, le cui partecipazioni si intende rivalutare, e versare la prima ( o unica) rata di imposta sostitutiva che, per la prima volta in questa ennesima proroga della rivalutazione, è stata fissata al 4% per le partecipazioni non qualificate e all’8 per le qualificate. Proprio a ridosso del termine per asseverare la perizia di stima è stata pubblicata una risoluzione dell’agenzia delle Entrate che cambia radicalmente una precedente impostazione e potrebbe generare nuove ipotesi di convenienza o meno a eseguire la rivalutazione. Il caso riguarda coloro che hanno già eseguito nel passato una rivalutazione di partecipazioni cui è seguita una scissione, oppure coloro che intendono ora rivalutare le partecipazioni ma avendo già in progetto una successiva scissione societaria.

Per esaminare il significato del mutamento interpretativo partiamo da un esempio classico: prendiamo una società il cui patrimonio contabile è dato da due complessi immobiliari il cui valore, sempre contabile, è uguale: 100 l’uno. Per semplicità consideriamo che il patrimonio contabile dell’intera società sia pari a 200. Tuttavia, il complesso A presenta significative plusvalenze tali per cui, in realtà vale 300, mentre il complesso B vale esattamente 100 tanto quanto il valore contabile. Il valore effettivo del patrimonio totale della società è quindi 400, mentre quello contabile è duecento. Si procede alla rivalutazione versando l’8% di 400 e successivamente viene eseguita una scissione per separare i due patrimoni immobiliari. Pertanto la società beneficiaria 1 riceve il complesso A (il cui valore effettivo è 300) e la società beneficiaria 2 il complesso B il cui valore effettivo è cento. I due valori contabili sono uguali (100 ciascuno), quello fiscale delle partecipazioni rivalutate è divenuto 400, ma con quale criterio viene suddiviso il dato globale (400) nel valore delle partecipazioni ricevute dai soci nelle due beneficiarie?

L’agenzia delle Entrate aveva esaminato la questione con la circolare 98/E/2000 ( risposta 7.2.3) adottando la tesi della suddivisione in base al patrimonio contabile attribuito a ciascuna singola beneficiaria. Tornando al caso citato, se il valore contabile presentato dalla due nuove società è uguale (100) anche il valore delle partecipazioni rivalutate sarebbe stato da assegnare in misura del 50% per ciascuna società, quindi valore della partecipazione in beneficiaria 1 pari a 200 e identico nella beneficiaria due. Ma adottando tale impostazione si giungeva a una conclusione irragionevole che avrebbe vanificato la rivalutazione delle partecipazioni: infatti, se il motivo per cui le partecipazioni subiscono un incremento è legato (sempre nel nostro esempio) a un solo complesso immobiliare, sarebbe logico ritenere che l’incremento del costo della partecipazione sia da ancorare alle partecipazioni nella società che riceve quel complesso immobiliare plusvalente. Invece adottando la tesi della Circolare 98/2000 si arrivava a definire in 200 il costo delle partecipazioni nella beneficiaria 1 ( contro 300 di valore effettivo) e 200 quello nella beneficiaria 2 (contro 100 di valore effettivo). Ora con la Risoluzione 52/E del 26 maggio scorso è radicalmente mutato il parere delle Entrate, e verso la fine del documento si afferma esplicitamente che devono ritenersi superate le precedenti istruzioni.

La nuova tesi adottata, decisamente più ragionevole e già sostenuta più volte in dottrina, è di suddividere il valore delle partecipazioni rivalutate non in base al criterio del patrimonio netto contabile assegnato alle beneficiarie, bensì in base al patrimonio netto effettivo assegnato alle medesime. Da tale assunto discende che, tornando all’esempio, se il patrimonio netto effettivo è di tre quarti in capo alla beneficiaria 1 e un quarto alla beneficiaria 2, anche il valore rivalutato delle partecipazioni va suddiviso per tre quarti alla beneficiaria 1 e un quarto alla due. Il caso prospettato con la recente risoluzione non riguarda una società le cui partecipazioni sono state rivalutate, ma il principio espresso è generale: in caso di scissione il dato rilevante per suddividere il costo fiscale delle nuove partecipazioni ricevute diviene il patrimonio netto effettivo assegnato e non quello contabile.

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