PARTI COMUNI SOGGETTE AL RISCHIO USUCAPIONE
L’articolo 1102 del Codice civile stabilisce che ciascun condomino può utilizzare le porzioni comuni senza mutarne la destinazione o impedendone agli altri di farne pari uso.Nel caso descritto in quesito, bisognerà verificare in concreto se l’opera collocata dal condomino e che realizza un’occupazione permanente del cortile comune limiti sensibilmente il godimento agli altri condomini e se addirittura muti la destinazione del cortile. Se così fosse, l’opera andrà rimossa anche con ricorso al giudice in caso di opposizione. Tutto ciò, sempre che non si sia già perfezionata l’usucapione ventennale; cioè l’opera utilizzata esclusivamente dal singolo condomino sia stata collocata da vent’anni senza che gli altri condomini si siano opposti con atti giudiziari all’occupazione del cortile comune.