Rassegne di Giurisprudenza

Pass invalidi e ZTL, nessun obbligo di comunicazione preventiva della targa

a cura della Redazione Diritto


Circolazione stradale - Zone a traffico limitato - Pass a persona invalida - Validità su tutto il territorio nazionale - Sussiste - Ulteriore obbligo di comunicare targa del veicolo - Non sussiste - Illegittimità della sanzione amministrativa
La persona affetta da disabilità può accedere alle corsie preferenziali e alle aree riservate senza alcun obbligo di preventiva comunicazione della targa del veicolo anche se diversa da quella del veicolo "master" originariamente registrato, in quanto il diritto ad accedere nelle zone a traffico limitato è incondizionato e non limitabile neanche per esigenze di controllo automatizzato degli accessi in tali zone. (Nella specie la Corte di legittimità ha cassato la sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto la legittimità del "mero obbligo" di preventiva comunicazione, imposto da un'ordinanza del sindaco di Milano, della targa in caso di utilizzo di veicolo diverso da quello abituale indicato all'atto del rilascio della autorizzazione, ritendendola una mera modalità informativa, atta a non ledere il diritto alla circolazione della persona affetta da disabilità e a perseguire finalità pubbliche di controllo delle aree a traffico limitato)
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Ordinanza 27 settembre 2022, n. 28144

Circolazione stradale - Conducente dei veicoli - In genere mobilità soggetti invalidi - Obblighi in capo al proprietario della strada - Rilascio del "pass" per invalidi - Funzione di autorizzazione in deroga - Esposizione nella parte anteriore del veicolo - Sufficienza - Possibilità di imporre ulteriori obblighi - Esclusione - Conseguenze.
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il cd. "pass" invalidi - disciplinato "ratio temporis" dall'art. 188 del c.d.s. e dall'art. 381 del relativo regolamento di esecuzione - ha natura e funzione di autorizzazione in deroga, da render nota con la mera esposizione del contrassegno invalidi nella parte anteriore del veicolo, senza che possano essere imposti con ordinanze degli enti locali ulteriori obblighi, come la preventiva comunicazione della targa del veicolo utilizzato per il trasporto della persona invalida, sicché il mancato rispetto di dette ulteriori formalità non concreta la violazione dell'art. 7, comma 14, c.d.s..
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile Ordinanza3 agosto 2022, n. 24015

Circolazione stradale - Circolazione nelle zone a traffico limitato del centro abitato - Autorizzazione in favore della persona invalida - Validità su tutto il territorio nazionale - Fondamento - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative, il "contrassegno invalidi", che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata ad un veicolo in particolare né circoscritta al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale, considerato che l'autorizzazione in parola non può trovare ostacoli nelle difficoltà organizzative dell'ente territoriale di transito diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale non può porre limitazioni non previste per legge.(Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di merito che aveva rigettato l'opposizione formulata dalla conducente di un veicolo che recava a bordo il padre disabile - provvisto di contrassegno rilasciato da Comune diverso da quello in cui la violazione era stata rilevata - sul presupposto che la sola esposizione del contrassegno, in quanto non rilevabile dal sistema automatico di controllo, non fosse sufficiente ad autorizzare il transito in aree interdette).
• Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 14 marzo 2022 n. 8226

Circolazione stradale - Conducente dei veicoli - In genere - Circolazione nelle zone a traffico limitato del centro abitato - Autorizzazione in favore della persona invalida - Validità su tutto il territorio nazionale - Fattispecie.
In tema di sanzioni amministrative, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 610 del 1996 e nell'art. 381, comma secondo, del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice stradale, di cui al d.P.R. n. 495 del 1992 il cosiddetto «contrassegno invalidi», che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all'interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione del Giudice di pace che aveva confermato la sanzione amministrativa elevata nei confronti di un utente della strada disabile che circolava nella zona a traffico limitato di Roma esponendo un contrassegno rilasciato dal Comune di Milano).
• Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 16 gennaio 2008, n. 719