L'articolo 2 della legge 203/2024 modifica la disciplina vigente in materia di definizione dei ricorsi contro i provvedimenti riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, riconoscendo al datore di lavoro la facoltà di ricorrere, anziché al Consiglio di amministrazione dell'Istituto come attualmente previsto, alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano dell'Inail competenti per territorio contro i provvedimenti emessi dalle Sedi territoriali in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi.
Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 203/2024 – pur operando in diversi ambiti della materia del lavoro – hanno in comune la volontà del legislatore di operare una semplificazione, con l'intento di rendere più veloci i procedimenti interessati dalla novella.
Ebbene, il legislatore estrinseca questa sua intenzione di snellire gli iter in esame con spostamento della competenza alle Direzioni generali Inail dei ricorsi in materia di premi assicurativi, in precedenza affidati al Consiglio di amministrazione...
I punti chiave
- Modifica della disciplina in materia di ricorsi riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Legge 203/2024, articolo 2)
- Recupero di somme versate dopo il decesso dei beneficiari di prestazioni erogate dall'Inail (Legge 203/2024, articolo 3)
- Semplificazioni dei ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico (Legge 203/2024, articolo 4)
EDITORIALE - Riforma della Giustizia, l'ossessione delle nomine e del nuovo ruolo del Csm
di Giovanni Verde - Professore emerito presso l'Università «Luiss-Guido Carli» di Roma