Civile

Passa il vaglio della Consulta la rivalsa statale per violazioni Cedu dei Comuni

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di Paola Rossi

Passa il vaglio della Corte costituzionale (sentenza n. 219 di ieri) la norma che prevede l'esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti degli enti pubblici che abbiano commesso violazioni comportanti la condanna dell'Italia dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Non è emersa quindi alcuna violazione dei principi costituzionali sia sull'obbligo del Comune coinvolto nella vicenda di ripagare allo Stato quanto versato per i danni da risarcire ai privati a seguito di un'espropriazione illegittima sia sulla mancata partecipazione diretta dell'ente locale al giudizio davanti alla Corte Edu per un pieno esercizio di difesa. Su tale aspetto la Corte accoglie il ragionamento secondo cui la condanna prevista con sentenza europea deriva da una precedente sentenza nazionale che ha accertato la violazione da parte dell'ente pubblico.

Il rinvio pregiudiziale - Seppure l'ok della Consulta derivi in realtà dall'inammissibilità e dalle lacune del rinvio pregiudiziale, operato dal Tribunale di Bari, nel testo della sentenza i giudici costituzionali svolgono un'interessante disamina della norma sotto giudizio cioè il comma 5 dell'articolo 16 bis della legge 11/2015 sulla Partecipazione italiana all'Unione europea, la quale ha acquisito la Convenzione europea dei diritti dell'uomo tra le proprie fonti normative. Il giudice rimettente è chiamato a decidere in ordine alla domanda proposta dal Comune di San Ferdinando di Puglia nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ottenere l'accertamento negativo del diritto di rivalsa esercitato dallo stesso Ministero per il pagamento della somma di euro 903.100, versata a titolo risarcitorio alla parte privata ricorrente, in esecuzione di una condanna della Corte di Strasburgo nei confronti dello Stato italiano.

Il diritto di rivalsa - Nei confronti di Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano, enti territoriali, altri enti pubblici e soggetti equiparati, che si siano resi responsabili di violazioni della Cedu, lo Stato ha diritto di rivalersi degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni. L'emanazione della sentenza europea è quindi il momento discriminante per l'applicazione della disciplina: ciò che vale ad escludere la denunciata retroattività della norma che, infatti, è applicabile alle sole ipotesi di responsabilità accertate dopo l'entrata in vigore della legge 11/2005.

Il diritto di difesa del Comune - Infine, non fondata è la questione di legittimità costituzionale in ordine all'articolo 24 della Costituzione. Infatti, se per il Tribunale di Bari c'è lesione del diritto di difesa nell'impossibilità, per il Comune, di partecipare al giudizio europeo e nella lamentata inerzia difensiva dello Stato italiano, la Consulta giudica tale aspetto come un inconveniente di mero fatto, non attinente al profilo (astratto) della legittimità costituzionale della norma. Dice la sentenza che dall'inequivoco tenore letterale della norma si evince che è volta a regolare l'iter dell'esercizio del diritto statale di rivalsa nell'ordinamento interno, non già il procedimento dinanzi alla Corte Edu, nell'ambito del quale, ad avviso del rimettente, si sarebbe determinata la compressione del diritto di difesa dell'ente locale.

Corte costituzionale - Sentenza 12 ottobre 2016 n. 219

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