Immobili

Passibile di revoca l'amministratore che non tiene in ordine i registri

Va prestata particolare attenzione al suo contenuto e aggiornamento

di Rosario Dolce e Carlo Pikler

A dieci anni dall’entrata in vigore della riforma del 2013 va premesso che il registro anagrafe e sicurezza (Ras) è forse il documento che più di tutti impersona l’anima del cambiamento nell’approccio gestionale del condominio voluto dal legislatore che lo ha introdotto nell’articolo 1130, comma 1, numero 6 Codice civile.

La giurisprudenza si è pronunciata sulla sua tenuta ed il suo aggiornamento enfatizzando il rapporto sussistente tra la mancata collaborazione dei condòmini , da una parte, e l’omessa cura dell’attribuzione dell’amministratore, dall’altra, salvando quelle delibere penalizzate nella convocazione degli aventi diritto a causa del primo aspetto (da ultimo, Tribunale di Palermo, sezione II civile, 4179/2022).Più incerto e labile è risultato, invece, il confine tra il diritto del condominio di chiedere ed ottenere la refusione delle spese affrontate per l’aggiornamento del registro nei confronti del condòmino che non collabora.

Nel registro, come detto, ci sono i dati relativi alla sicurezza dell’edificio: la mappatura degli impianti condominiali e le modalità attraverso cui viene garantito il funzionamento, nonché i contratti conclusi con i fornitori. Senza tralasciare l’inserimento dei documenti sulla valutazione dei rischi da redigere preliminarmente all’esecuzione di qualsivoglia opera in condominio.

Resta inteso che il Registro anagrafe e sicurezza è anche documentazione privacy. La parte anagrafica né è l’esempio più lampante. Qui dovranno essere inseriti solo i dati individuali che l’amministratore può trattare (indicati nell’articolo 1130 numero 6 Codice civile) e non anche ad esempio il numero di cellulare o la mail del condomino, acquisibili solo previo consenso e comunque non riportabili dentro al registro perché non comunicabili a terzi soggetti. Il Ras inoltre dovrà contenere al suo interno il registro delle attività dei trattamenti nei casi in cui questo è obbligatorio, cioè laddove vi sia una pratica relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche o la gestione di un sinistro con lesioni e riportare le nomine dei soggetti nominati responsabili del trattamento dal condominio. Sulla forma del Registro la legge non impone modelli particolari. Il registro è però un obbligo e ai sensi dell’articolo 1129, comma 2, Codice civile, l’amministratore, contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, deve comunicare, tra l’altro, il locale ove si trovano il registro anagrafe e gli altri registri, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato può prenderne visione ed estrarne copia. Non tenere il Registro può essere dunque motivo di revoca.

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