Rassegne di Giurisprudenza

Patente, nessun obbligo per l'amministrazione di comunicare preventivamente la variazione dei punti persi

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Circolazione stradale – Patente di guida – Azzeramento dei punti – Obbligo di comunicazione preventiva della perdita dei punti – Non sussiste – Art. 126 bis, comma 3, codice della strada.
Al verificarsi dell'azzeramento dei punti, il provvedimento di revisione della patente, atto vincolato fondato sulla definitività dell'accertamento delle violazioni stradali in esito alle quali è stato decurtato l'intero punteggio dalla patente di guida, non presuppone l'avvenuta comunicazione delle variazioni di punteggio, tenuto conto che l'interessato conosce subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura gli sarà applicata la sanzione accessoria della decurtazione punti, e può conoscere in ogni momento il suo saldo-punti. L'articolo 126 bis, comma 3, del codice della strada, impone all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di comunicare ogni variazione di punteggio agli interessati, ma prevede anche che ciascun conducente possa controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento Ministeriale per i trasporti terrestri; il che significa che nella sostanza ogni persona alla quale è stata contestata un'infrazione e che ovviamente ben conosce l'esito della contestazione stessa ha l'onere di visionare la propria posizione in modo da poter utilmente accedere al corso di recupero.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 11 dicembre 2020 n. 28298

Circolazione stradale - Sanzioni - Provvedimento di revisione della patente di guida - Sanzione accessoria - Perdita dei punti - Comunicazione preventiva – Esclusione.
Il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato, a opera dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida e ai fini dell'esercizio della facoltà di partecipare ai corsi di recupero dei punti, delle variazioni di punteggio che lo riguardano, integrando detta comunicazione un atto privo di contenuto provvedimentale e dal carattere meramente informativo, potendo il contravventore conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 2 luglio 2020 n. 13637

Circolazione stradale - Patente a punti – Azzeramento dei punti – Revisione della patente - Comunicazione preventiva dell'azzeramento dei punti – Non necessità.
La comunicazione dell'Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida non è condizione di validità della sanzione accessoria della decurtazione del punteggi e ai fini dell'iscrizione ai corsi di recupero del punteggio, non deve essere richiesta la previa comunicazione della avvenuta decurtazione dei punti.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 25 settembre 2018 n. 22613

Circolazione stradale - Provvedimento di revisione della patente di guida - Azzeramento dei punti - Comunicazione preventiva - Esclusione.
Il provvedimento di revisione della patente di guida, atto vincolato all'azzeramento dei punti, non presuppone l'avvenuta comunicazione all'interessato delle variazioni di punteggio che lo riguardano poiché il contravventore può conoscere subito, attraverso il verbale di accertamento, se e in quale misura operi, nei suoi confronti, la misura accessoria della loro decurtazione e, comunque, può controllare in ogni momento lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento ministeriale per i trasporti terrestri.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, sentenza 16 settembre 2016 n. 18174