Patente a punti, natura autonoma dell'infrazione dell'obbligo di comunicare i dati del conducente
Patente a punti – Obbligo di comunicare i dati del conducente – Ex art. 126 bis C.d.S. – Infrazione autonoma – Conseguenze ai fini dell'opposizione.
Il principio dell'autonomia delle due infrazioni, ex art. 126 bis cds (obbligo di comunicare i dati del conducente) ed ex art. 142 codice della strada, nonché delle rispettive sanzioni si collega la necessità di azionare per ciascuna di esse singoli rimedi, senza i quali ciascun verbale emesso diventa esecutivo e trasmesso dall'ente impositore all'ente esattore e viene trasferito nella cartella di pagamento come valido titolo di azionare.
•Corte di cassazione, sezione III, ordinanza 5 maggio 2020 n. 8479
Circolazione stradale - Obbligo di comunicare, ai sensi dell'art. 126 bis cod. strada i dati del conducente del veicolo al momento della commessa violazione - Termine relativo - Sospensione in attesa della definizione del procedimento di opposizione al verbale di tale infrazione - Esclusione - Annullamento del verbale della infrazione presupposta - Irrilevanza - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto - ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, quarto periodo, del codice - a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'illecito presupposto, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'organo di polizia, senza che quest'ultimo sia tenuto a soprassedere alla richiesta in attesa della definizione della contestazione dell'illecito; ne consegue che la sanzione di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada sussiste anche in caso di annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione, attesa l'autonomia delle due infrazioni, la seconda delle quali attiene a un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 10 novembre 2010 n. 22881
Sanzioni amministrative - Violazione del codice della strada - Obbligo di comunicare di dati del conducente all'organo di polizia procedente - Termine - Decorrenza dalla definizione del procedimento di opposizione al verbale di infrazione - Esclusione - Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 23 luglio 2015 n. 15542
Sanzioni amministrative - Violazione al codice della strada - Decurtazione dei punti della patente - Obbligo di comunicazione dei dati del conducente - Mera comunicazione dell'avvenuta presentazione del ricorso avverso la violazione principale - Effetti - Successivo esito negativo per l'opponente - Conseguenze - Riattivazione dell'obbligo - Decorrenza dei termini.
In caso di violazione al codice della strada da cui consegua la sanzione amministrativa accessoria della decurtazione dei punti della patente, il ricorso avverso la violazione principale non elide, in capo al proprietario del veicolo, l'obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla Pa, che attiene a un dovere di collaborazione di natura autonoma ed è separatamente sanzionato, sicché la comunicazione con la quale l'opponente si sia limitato a riferire dell'avvenuta presentazione del ricorso non ha carattere esaustivo poiché l'obbligo, nelle more del giudizio, resta solo sospeso e condizionato e si riattiva in caso di esito sfavorevole, con nuova decorrenza dei termini dal deposito della sentenza di primo grado, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ.
•Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 6 ottobre 2014 n. 20974