Patente sospesa al guidatore che ha causato l'incidente anche se rifiuta l'alcoltest
Legittima la sospensione della patente per il conducente che abbia causato un sinistro stradale in stato di ebbrezza accertato mediante alcoltest, così come è corretta la sola sospensione a chi a seguito di incidente si rifiuti di sottoporsi alla prova del palloncino. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 10038/19.
La pena - Il ricorrente, a seguito dell'incidente era stato condannato a una pena di 4 mesi di arresto (sospesa), a un'ammenda di 1400 euro, alla confisca dell'auto e alla revoca della patente. Secondo l'automobilista l'articolo 186 del codice della strada si prestava a un vizio di legittimità costituzionale, in particolare con l'articolo 3 della Carta. I Supremi giudici hanno rilevato come non si possa parlare di una sovrapposizione normativa essendoci due condotte differenti, una è regolamentata dal comma 2 dell'articolo 186 e l'altra dal comma 2-bis del medesimo articolo. I Supremi giudici - in linea con la Corte d'appello di Venezia - hanno ritenuto che nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza con incidente stradale ci si trova in un contesto di pericolo per la collettività generato ed esasperato dalla condizione di intossicazione alcolica. Nel caso di rifiuto, invece, l'aspetto che viene esaltato è un comportamento negativo che comporta la frapposizione di ostacoli nell'attività di controllo per la sicurezza stradale.
Conclusioni. Rimane, quindi, distinta la ratio dei due precetti, rientrando peraltro nella discrezionalità del legislatore la diversità sanzionatoria delle singole fattispecie
Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 7 marzo 2019 n. 10038