Lavoro

Patologie oncologiche fuori dal comporto anche se non previsto dal Ccnl

Se il contratto esclude altre malattie, l’elenco va ampliato a quelle gravi

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Anche se non espressamente escluse dal Ccnl, le assenze dal lavoro dovute al ricovero ospedaliero per un intervento chirurgico tumorale e quelle successive per le terapie chemioterapiche e radioterapiche legate alla patologia oncologica non ricadono nel periodo di comporto. La peculiarità e la gravità delle malattie tumorali è tale che, quand’anche non espressamente ricomprese dal contratto collettivo tra le patologie escluse dal comporto, esse non devono essere conteggiate ai fini del superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in costanza di malattia.

Il Tribunale di Roma (sentenza 9384 del 2 gennaio 2023) osserva che numerosi contratti collettivi contemplano, tra le ipotesi escluse dal computo del periodo massimo di malattia, proprio le patologie oncologiche. Il giudice capitolino è consapevole che tali malattie non sono disciplinate in modo omogeneo e, tuttavia, la circostanza che, in molti casi, la contrattazione collettiva le includa tra le ipotesi sottratte alla maturazione del comporto consente di ampliarne il raggio d’azione ai rapporti di lavoro in cui il Ccnl non prevede questa fattispecie esimente in modo specifico. Se il Ccnl stabilisce altre ipotesi escludenti rispetto alla maturazione del periodo massimo di malattia, decorso il quale scatta il licenziamento, una loro interpretazione estensiva consente di ricomprendere nella stessa esenzione altre gravi malattie come le patologie tumorali.

Sulla scorta di questo principio, il giudice del lavoro di Roma ha ritenuto che, poiché il Ccnl applicato al rapporto di lavoro escludeva dal periodo di comporto «i giorni necessari alla fecondazione assistita» e quelli «per le cure elio-balneo-termali», in questo stesso contesto dovevano essere ricomprese le assenze riconducibili alla patologia oncologica.

A supporto di questa tesi, il Tribunale di Roma afferma che il diritto costituzionalmente tutelato alla salute (articolo 32) gioca un ruolo decisivo nelle situazioni in cui, a fronte di una grave condizione di malattia, il contratto collettivo non disponga una tutela rafforzata contro il licenziamento per superamento del periodo di comporto. Dunque, se il Ccnl prevede altre patologie gravi, alle quali non si applica la disciplina del comporto, una lettura costituzionalmente orientata della norma collettiva impone di estenderne l’efficacia ad altre ipotesi, anch’esse connotate da una condizione di gravità, come le patologie tumorali.

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