Penale

Patteggiamento, il Gip non può condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali di parte civile

La persona offesa o il danneggiato non è previsto che possano costituirsi all'udienza dove si decide sulla pena concordata

di Paola Rossi

Se il Gip applica all'imputato la pena concordata con il pubblico ministero non può però condannarlo al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile eventualmente costituita. E se lo fa la decisione è illegittima e cassabile, come nel caso concreto. Ma sempre che si applichi l'orientamento adottato dalla sentenza della Suprema Corte n. 8227/2022. Infatti - posto che non è consentita la costituzione di parte civile all'udienza in cui il Giudice delle indagini preliminari decide sulla richiesta di patteggiamento - esistono due orientamenti contrapposti sulle conseguenze che derivano nel caso in cui il giudice l'abbia ammessa in violazione del divieto.

La tesi respinta della nullità sanabile
La Cassazione respinge l'interpretazione recata dal precedente del 2019 citato in sentenza, dove i giudici di legittimità avevano definito una nullità a regime intermedio l'avvenuta costituzione della parte civile all'udienza relativa alla richiesta di dibattimento. Con la conseguenza che, se manca specifica opposizione dell'imputato alla non prevista partecipazione della parte offesa dal reato, il vizio è sanato e il Gip può statuire sulle spese processuali da questa sostenute per presenziare all'udienza accollandole al condannato.

L'orientamento adottato
La Cassazione esplicitamente rifiuta tale interpretazione sostenendo che, data l'impossibilità per il giudice del patteggiamento di statuire sulle conseguenze civili, la partecipazione della parte civile irritualmente costituitasi è inutile ai fini del risarcimento del danno subito a seguito del reato, E perciò in tal caso il Gip non può statuire sulle spese processuali da essa sostenute accollandole a chi si è visto accogliere la richiesta di applicazione della pena concordata.
Infatti, chiarisce esplicitamente la Cassazione che l'accollo delle spese processuali deriva dal principio della soccombenza e non dalla mera partecipazione al giudizio conclusosi con la condanna dell'imputato. Si tratta di fase dove non è processualmente contemplata la proposizione della domanda di risarcimento e il contraddittorio su di essa.

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