Penale

Patteggiamento possibile anche per nuovi reati contestati in dibattimento

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di Giovanni Negri

Più spazio al patteggiamento. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 82 depositata ieri, ha ritenuto illegittima la mancata previsione, nell’articolo 517 del Codice di procedura penale, della possibilità di chiedere l’applicazione della pena concordata al reato concorrente emerso nel corso del dibattimento e oggetto di nuova contestazione. A sollevare la questione era stato il tribunale di Alessandria che aveva messo in evidenza la ingiustificata compressione del diritto di difesa e la lesione del principio di uguaglianza, per effetto del diverso trattamento dell’imputato al quale da subitop sono stati contestati tutti gli addebiti, con possibilità di scegliere un rito alternativo, e l’imputato che invece, per carenza di indagini o altra causa, si è visto elevare una imputazione incompleta.

La Corte costituzionale ricorda innanzitutto che la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento ha rappresentato da sempre uno dei punti dolenti del nuovo Codice di procedura, per gli attriti con il diritto di difesa e con le possibilità di scelta sui riti alternativi che del diritto di difesa sono parte essenziale. E così, la stessa Consulta da un orientamento di maggiore severità, fondato sulla rilevanza data al tema della formazione della prova nel dibattimento e quindi alla “naturale” possibilità di modifica dei capi d’imputazione, si è andata via via orientando in direzione diversa e più aperta alle istanze della difesa.

A questa ultima linea interpretativa appartiene la sentenza di ieri che non può che confermare l’approdo raggiunto in precedenza per quanto riguarda la possibilità di accesso al patteggiamento per quanto riguarda la contestazione “patolgica” di una circostanza aggravante (sentenza n. 184 del 2014) e, ma sul rito abbreviato, per la contestazione “fisiologica” del reato commesso (sentenza N. 237 del 2012). Innesto del rito abbreviato che, oltretutto, ricorda la Corte, è più problematico nel dibattimento. E dove, comunque, la linea di confine tra patologia e fisiologia sta nell’attribuzione o meno della responsabilità del ritardo al pubblico ministero.

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