Rassegne di Giurisprudenza

Patto di prova: le mansioni devono essere dettagliatamente specificate

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Patto di prova - Specifica indicazione delle mansioni - Necessità - Riferimento alla contrattazione collettiva - Ammissibilità - Condizione.
Il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria.

• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27785

  Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - In genere patto di prova - Specifica indicazione delle mansioni - Necessità - Riferimento alla contrattazione collettiva - Ammissibilità - Condizione - Fattispecie.
Il patto di prova apposto ad un contratto di lavoro deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi una pluralità di profili, è necessaria l'indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto generico il rinvio del patto di prova alle mansioni di "operatore ecologico di primo livello", di cui all'art. 14 del c.c.n.l. Nettezza urbana, attesa la presenza, nella medesima area, di una pluralità di profili che non consentiva di individuare quali fossero le mansioni in concreto assegnate al lavoratore).
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 aprile 2017, n. 9597

  Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - In genere - Patto di prova - Specifica indicazione della mansioni da espletare - Necessità - Richiamo "per relationem" al sistema classificatorio della contrattazione collettiva - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale può essere operata anche "per relationem" alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto valido il patto di prova in relazione alle qualifiche di addetto al magazzino riconducibili al quarto livello del c.c.n.l. commercio).
Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 20 maggio 2009, n. 11722

  Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - In genere - Specifica indicazione delle mansioni da espletare - Obbligatorietà - Riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva - Ammissibilità - Condizioni.

Il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve non solo risultare da atto scritto, ma contenere anche la specifica indicazione delle mansioni da espletare, atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate; a tal fine, il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva è sufficiente ad integrare il requisito della specificità dell'indicazione delle mansioni del lavoratore in prova solo se rispetto alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali il richiamo contenuto nel patto di prova sia fatto alla nozione più dettagliata.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 agosto 2005, n. 17045