Penale

Pattuizione di prestito usurario: accertamento dello "stato di bisogno"

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Reati contro il patrimonio - Delitti - Usura - Stato di bisogno - Prova - Interessi - Misura - Sufficienza.
Nel delitto di usura la pattuizione di interessi iugulatori costituisce di per sé sintomo del necessario stato di bisogno della persona offesa, poiché la stipulazione di un prestito a condizioni particolarmente inique presuppone ragionevolmente una condizione di difficoltà economica della vittima.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 25 maggio 2020 n. 15731

Reati contro il patrimonio - Delitti - Usura - Elemento oggettivo (materiale) - Usura cosiddetta in concreto - Parametri di valutazione - Condizione di difficoltà economica - Condizione di difficoltà finanziaria - Nozione - Differenze - Fattispecie.
In tema di usura cosiddetta in concreto (art. 644, comma terzo, seconda parte, cod. pen.), al fine della verifica della sproporzione degli interessi, dei vantaggi e dei compensi pattuiti, per l'accertamento della "condizione di difficoltà economica" della vittima deve aversi riguardo alla carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana, laddove, invece, la "condizione di difficoltà finanziaria" investe più in generale l'insieme delle attività patrimoniali del soggetto passivo, ed è caratterizzata da una complessiva carenza di risorse e di beni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero affermato la penale responsabilità dell'imputato per aver ottenuto un compenso "usurario" in relazione alla mediazione svolta per l'erogazione di un mutuo bancario alla persona offesa, che versava in grave difficoltà economica, come risultante, in particolare, dalla destinazione della maggior parte della somma mutuata all'estinzione dei debiti che la affliggevano).
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 25 maggio 2017 n. 26214

Reati contro il patrimonio - Delitti - Usura - In genere - Stato di bisogno - Prova in base alla misura degli interessi - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.
Lo stato di bisogno della persona offesa del delitto di usura può essere provato anche in base alla sola misura degli interessi, qualora siano di entità tale da far ragionevolmente presumere che soltanto un soggetto in quello stato possa contrarre il prestito a condizioni tanto inique e onerose. (Fattispecie in cui il tribunale del riesame era giunto a calcolare interessi usurai anche pari al 7, 2% mensile e a 86% su base annua).
Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 8 maggio 2017 n. 21993

Reati contro il patrimonio - Delitti - Usura - In genere - Stato di bisogno - Determinato da debiti di gioco d'azzardo - Aggravante di cui al comma quinto dell'art. 644 cod. pen. - Configurabilità.
In tema di usura, lo stato di bisogno in cui deve trovarsi la vittima per integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 644, comma quinto, n. 3 cod. pen. può essere di qualsiasi natura, specie e grado e può quindi derivare anche dall'aver contratto debiti per il vizio del gioco d'azzardo, non essendo richiesto dalla norma incriminatrice che il predetto stato presenti connotazioni che lo rendano socialmente meritevole.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 10 gennaio 2014 n. 709

Reati contro il patrimonio - Delitti - Usura - In genere - Stato di bisogno - Nozione - Criteri.
In tema di usura, lo stato di bisogno va inteso non come uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, ma come un impellente assillo che, limitando la volontà del soggetto, lo induca a ricorrere al credito a condizioni usurarie, non assumendo alcuna rilevanza né la causa di esso, né l'utilizzazione del prestito usurario.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 10 dicembre 2010 n. 43713

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