Penale

Pay tv, non c'è reato se la partita di calcio è trasmessa in un locale gratuitamente

Lo precisa il Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza n. 1709/2020

di Andrea Alberto Moramarco

La trasmissione delle immagini di una partita di calcio all'interno di una sala scommesse, utilizzando un contratto di tipo domestico e senza dunque l'accordo con il legittimo distributore, non integra una violazione delle norme poste a tutela del diritto d'autore, qualora non vi sia un fine di lucro da parte del gestore dell'agenzia. Ad affermarlo è il Tribunale di Nocera Inferiore nella sentenza n. 1709/2020.

Il caso
La vicenda trae origine da un controllo eseguito ad aprile 2015 all'interno di una sala scommesse da parte di alcuni ispettori, nell'ambito dell'attività volta a contrastare la diffusione di programmi televisivi ad accesso condizionato nei pubblici esercizi, in assenza di un contratto ad uso pubblico. Gli ispettori, accompagnati dai Carabinieri, verificavano la presenza nel locale di 15 signori, intenti ad effettuare scommesse e consumare bevande mentre un videoproiettore, collegato ad un decoder e una smart card, trasmetteva la partita Roma – Napoli. Il contratto di abbinamento sottoscritto dal gestore della sala scommessa era di tipo familiare/residenziale, sicché decoder e smart card venivano sequestrati e il titolare dell'agenzia imputato per il delitto di cui all'articolo 171-ter lettere. a), c) ed e) della Legge n. 633/1941 (Legge sulla protezione del diritto d'autore), per aver diffuso le immagini della partita senza un accordo specifico con il legittimo distributore.

La decisione
La vicenda finiva perciò all'attenzione del Tribunale che, preso atto degli elementi di prova acquisiti, opta per l'assoluzione del gestore della sala scommesse, data l'assenza del fine di lucro. Il giudice, in primo luogo, circoscrive il reato in contestazione al solo caso di cui alla lettera e) dell'articolo 171-ter della suddetta legge. Ciò in quanto tale disposizione punisce la condotta di chi "in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato", non sussistendo nella fattispecie una duplicazione o riproduzione abusiva.
Ciò chiarito, il Tribunale ricorda che elemento strutturale della fattispecie in esame è la finalità di lucro, come indicato dall'incipit della norma. Tale finalità è sussistente quando la condotta è volta a conseguire vantaggi economicamente valutabili, i quali però non devono necessariamente concretizzarsi. Nel caso di specie, tuttavia, manca del tutto una qualsiasi prova in ordine all'accertamento della direzione finalistica dell'azione, ovvero la prova che il titolare dell'agenzia abbia perseguito con la trasmissione della partita un vantaggio economico. Non è emerso, infatti, che gli spettatori avessero pagato l'ingresso per vedere la partita, né la pubblicizzazione dell'evento all'esterno capace di attirare quanta più gente possibile. Di conseguenza, conclude il giudice, il fatto contestato non può avere alcuna rilevanza penale.

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