Penale

Peculato e truffa: la differenza è nella modalità del possesso del denaro

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di Giuseppe Amato

La differenza tra il peculato e la truffa va individuata nel fatto che nel primo caso il possesso e la disponibilità del denaro per fini istituzionali costituiscono un antecedente della condotta criminosa, mentre nella truffa l'impossessamento della res è l'effetto della condotta illecita: donde il corollario per cui è al rapporto tra possesso, da una parte, e artifizi e raggiri, dall'altra, che deve aversi riguardo, nel senso che, qualora questi ultimi siano finalizzati a mascherare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della
res di cui già aveva legittimamente la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ricorrerà lo schema del peculato; qualora, invece, la condotta fraudolenta sia posta in essere proprio per conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, sarà integrato il paradigma della truffa aggravata. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 57521 del 22 dicembre 2017.

Costituisce affermazione consolidata quella secondo cui l'elemento distintivo tra il peculato e la truffa aggravata ai sensi dell'articolo 61, numero 9, del Cp va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione.

È ravvisabile, quindi, il peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio; è ravvisabile, invece, la truffa aggravata qualora l'agente, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri, in funzione della condotta appropriativa del bene.

Alla condotta di peculato può affiancarsi anche una condotta fraudolenta, finalizzata, però, non a conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile, ma a occultare la commissione dell'illecito ovvero ad assicurarsi l'impunità: in tale ipotesi, deve ravvisarsi il peculato, nel quale - di norma - rimane assorbita la truffa aggravata, salva la possibilità, in relazione a specifici casi concreti, del concorso di reati, stante la diversa obiettività giuridica, la diversità dei soggetti passivi, il diverso profitto, il diverso momento consumativo (cfr., tra le altre, sezione VI, 6 maggio 2008, Savorgnano).

In altri termini, ricorre il reato di peculato quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio si appropri del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio; versandosi sempre in tema di peculato quando l'agente ponga in essere anche una condotta fraudolenta che non incida, però, sul possesso del bene, nel senso di conseguirne la disponibilità, ma abbia la sola funzione di mascherare, almeno all'apparenza, la commissione del delitto. Ricorre, invece, la truffa aggravata ex articolo 61, numero 9, del Cp quando l'agente, non avendo il possesso del bene, se lo procuri fraudolentemente in funzione della contestuale o successiva condotta appropriativa (cfr. sezione VI, 13 dicembre 2011, Zedda; nonché, sezione VI, 28 febbraio 2017, Proc. Gen. App. Catania ed altro in proc. Trombatore).

Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 22 dicembre 2017 n. 57521

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