Penale

PENALE/Le sentenze più importanti del 2016

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di Andrea Alberto Moramarco

Tenuità del fatto, stupefacenti, messa alla prova, arresto in flagranza. Questi e altri sono gli argomenti oggetto delle “sentenze penali più importanti dell'anno”, riportate puntualmente sul Quotidiano del diritto, che qui si è cercato, senza pretesa di esaustività, di raggruppare in una tabella riepilogativa.

Concorso formale esclude il ne bis in idem
Si parte con due interventi particolarmente importanti della Corte costituzionale. Con il primo, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 649 del Cpp laddove, in tema di ne bis in idem, esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che «sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale». Con la seconda pronuncia, il Giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 69 comma 4 del Cp, per violazione del principio di ragionevolezza, laddove si prevede la prevalenza della recidiva reiterata, prevista dall'articolo 99, comma 4, del Cp, sulla circostanza attenuante della collaborazione nei reati di droga, di cui all'articolo 73, comma 7 del Dpr 309/1990. E sempre in tema di recidiva, sono invece le Sezioni unite ad affermare che il limite di aumento di pena non inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave, di cui all'articolo 81 comma 4 del Cp, nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva, prevista dall'articolo 99 comma 4 del Cp, opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti.

La tenuità del fatto si applica a tutti i reati
Dalle Sezioni unite arrivano, poi, altre importanti decisioni. In tema di particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del Cp, per i giudici di legittimità, la causa di non punibilità può essere applicata a ogni reato, anche a quei delitti per i quali il legislatore ha previsto delle soglie di rilevanza penale, ma è esclusa quando l'autore ha commesso più reati della stessa indole, oltre a quello oggetto del procedimento. Arriva anche una precisazione in ordine alle depenalizzazioni attuate con i Dlgs 7 e 8 del 2016: per il reato che diventa illecito amministrativo, il giudice dell'impugnazione deve sempre decidere sui diritti della parte offesa; per il reato che diventa illecito civilistico, il magistrato deve invece solo rinviare la decisione al giudice civile, titolare tra l'altro anche del nuovo potere sanzionatorio verso l'autore dell'illecito ex penale.

Falso in bilancio se non si seguono i criteri tecnici
In materia societaria, spicca la decisione a Sezioni unite che ha posto fine all'incertezza circa la rilevanza del falso valutativo, sorta a seguito dei diversi orientamenti giurisprudenziali formatisi dopo che la Legge 69/2015 ha cancellato negli articoli 2621 e 2622 del Cc l'inciso «ancorché oggetto di valutazioni» con riferimento ai fatti materiali. Per i giudici di legittimità, sussiste il delitto di false comunicazioni sociali se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, il redattore del bilancio se ne discosta consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo a indurre in errore i destinatari dello stesso.

Frodi Iva, il regime di prescrizione è salvo se l'episodio non è grave
Importante è, poi, la decisione della III sezione in materia di prescrizione e frodi Iva, che in attesa dell'intervento chiarificatore della Corte costituzionale, ha cercato di riempire di contenuto i requisiti previsti dalla sentenza Taricco della Corte di giustizia dell'Unione europea che impongono al giudice nazionale la disapplicazione della normativa interna. Per i giudici di legittimità, un importo di poco superiore ai centomila euro, l'assenza di una spiccata capacità criminale e di una particolare organizzazione di mezzi sono elementi in grado di fare venire meno l'elemento della gravità della frode. In materia di stalking, invece, le Sezioni unite hanno precisato che il reato di cui all'articolo 612-bis del Cp rientra tra i crimini commessi con violenza alla persona e, pertanto, la vittima deve essere informata in caso di richiesta di archiviazione del reato.

Arresto in flagranza, necessario assistere al crimine
Sempre in tema processuale, infine, arrivano due importanti principi a Sezioni unite. Per i giudici di legittimità, «non può procedersi all'arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto»: affinché l'arresto in flagranza sia valido, è necessario che vi sia la certezza o l'altissima probabilità che la persona arrestata sia la stessa che ha commesso il reato. E, inoltre, valorizzando il fine deflattivo dell'istituto finalizzato alla risocializzazione, per la Corte, ai fini dell'individuazione dei reati per i quali è astrattamente applicabile l'istituto della messa alla prova, la pena edittale non superiore a quattro anni va riferita alla pena massima prevista per la fattispecie base senza che possano assumere rilievo le circostanze aggravanti, anche se a effetto speciale.

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