Pene più severe per reprimere i disordini di piazza e negli stadi
Modifiche alla legge Reale del 1975, alle norme sullo svolgimento di manifestazioni sportive del 1989, e anche al codice penale per aumentare la pena ai protagonisti, a ogni titolo, di «disordini pubblici».
Il decreto sicurezza-bis, convertito definitivamente in legge dal Senato lunedì pomeriggio, oltre al traffico di clandestini (si veda l’articolo sotto) punta a rafforzare le norme di sicurezza pubblica sia sul versante di manifestazioni di piazza, sia su quello degli eventi sportivi. Per quanto riguarda il primo aspetto, la legge di conversione conferma l’aumento di pena (minimo due, massimo tre anni e ammenda fino a 6mila euro) per chi si travisa - volto coperto da una maschera - in pubblico mentre aggiunge un’aggravante di pericolo per l’integrità delle cose per l’utilizzo di razzi e bengala (reclusione da sei mesi a due anni), pena applicabile anche per chi usi spray urticanti, bastoni, mazze oppure oggetti contundenti (e ovviamene a prescindere da eventuali danni a persone, puniti a titolo diverso). La pena sale fino a cinque anni per chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Variegato l’intervento sul mondo che ruota attorno al tifo sportivo, (legge 401/89)a cominciare dal ventaglio di ipotesi di nuovi Daspo a disposizione del questore che riguarderà i denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza. Daspo anche per chi ha fatto danni all’estero « sia singolarmente che in gruppo» e abbia avuto partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione; divieto inoltre per i denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per violazione della legge Reale e anche per i vigilati in sospetto di mafia. Daspo che potrà durare fino a dieci anni.
Scatta poi il divieto per le società sportive di fornire aiutini a soggetti pericolosi per l’ordine pubblico - in genere i capi ultras e delle curve - che non potranno più ricevere « in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l’erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito», trattamento esteso anche ai soggetti vigilati dall’antimafia e a chi sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.
Vietato infine per le società sportive stipulare contratti di cessione di diritti di proprietà industriale con questa platea di soggetti ad alto tasso di irrequietezza, ma anche corrispondere contributi, sovvenzioni e facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di sostenitori, comunque denominate. Evidente in queste norme la finalità del legislatore di tagliare i canali di finanziamento classico delle organizzazioni “pericolose” del tifo, soprattutto calcistico.
A corredo e a chiusura sistematica c’è poi l’intervento sulla parte generale del codice penale, con l’aggiunta di un’aggravante comune (l’avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni) e l’esclusione della «particolare tenuità del fatto» quando si procede per delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero nei casi di oltraggio, resistenza, violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Infine l’arresto differito in flagranza diventa norma definitiva dell’ordinamento (sarebbe scaduta il 30 giugno del 2020),
Decreto sicurezza bis convertito in legge