PENSIONATI-COLLABORATORI, IL CONTRATTO DA STIPULARE
L’articolo 2 del Dlgs 81/2015 dispone che, dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.Occorre, quindi, valutare se la collaborazione del pensionato abbia i requisiti citati, ossia se essa sia continuativa e sia etero-diretta da parte del committente, «anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». Se, quindi, è il pensionato – pur nell’ambito di una prestazione resa con carattere di continuatività - a decidere in quali orari presentarsi, senza ricevere direttive pressanti da parte dell’associazione culturale, non vi sono particolari problemi. Una buona soluzione consiste nella certificazione del contratto. Se l’associazione culturale non svolge attività commerciali, il limite di utilizzo per il lavoro accessorio è di 7.000 euro nell'anno civile: andrebbe, dunque, valutata anche questa possibilità di impiego.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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