Lavoro

Pensione Quota 100 non cumulabile con i redditi da lavoro intermittente

Legittimo il cumulo limitato al lavoro occasionale entro i 5mila euro

di Mauro Pizzin

Il pensionato con Quota 100 fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento di vecchiaia può cumulare il suo assegno solo con redditi da lavoro autonomo occasionale ed entro il limite di 5mila euro annui.

Con la sentenza 234/2022, depositata ieri, la Consulta ha confermato quanto disposto dall’articolo 14, comma 3, del Dl 4/2019, rispetto al quale il Tribunale ordinario di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento all’articolo 3, comma 1, della Costituzione.

Le perplessità del Tribunale erano sorte durante un procedimento avviato contro l’Inps da un pensionato Quota 100, il quale, dopo avere svolto prestazioni di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità, percependo 1.472,47 euro lordi, si era visto chiedere la restituzione dei ratei di pensione del periodo maggio 2019-agosto 2020 e negati i ratei di pensione relativi al periodo settembre-dicembre 2020, tredicesima compresa.

Per il Tribunale non sarebbe giustificato un divieto di cumulo basato sul fatto che i redditi percepiti dal pensionato derivino o meno da attività di lavoro dipendento o autonomo e comunque vi sarebbe più di qualche dubbio sul fatto che il lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata possa essere ricondotto nell’alveo del lavoro subordinato, vista la natura flessibile della prestazione richiesta.

Nel dichiarare la questione non fondata, la Corte costituzionale parte dalla considerazione che il divieto di cumulo previsto dall’articolo 14 risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, al cui interno il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata - grazie a un’uscita a 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita - risulta particolarmente vantaggioso.

In questo contesto, evidenzia la Consulta - «il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale». Da ciò la scelta di prevedere il cumulo solo per il lavoro autonomo occasionale, che per la sua natura residuale «non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenza per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente», il quale resta eterodiretto e con obbligo di contribuzione anche nel caso in cui il lavoratore non sia obbligato a rispondere alla chiamata. E ciò indipendentemente dall’entità del reddito percepito.

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