Per l'ammissione al gratuito patrocinio le condizioni economiche non le valuta il giudice ma la Finanza
Il rigetto dell'accesso al beneficio può essere decretato dal magistrato solo in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti
Per l'ammissione al gratuito patrocinio, l'autocertificazione dell'istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l'attendibilità. Quest'ultimo, infatti, si deve limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base a essi il beneficio, il quale potrà essere revocato (in una seconda fase) solo a seguito dell'analisi negativa effettuata dall'intendente di finanza, cui il giudice deve trasmettere copia con l'autocertificazione e la documentazione allegata. In ogni caso - spiega la Cassazione (sentenza n. 4953/23) - anche a voler riconoscere un margine di valutazione dell'attendibilità dell'autocertificazione dell'istante relativa alla sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge per l'ammissione al beneficio, il rigetto è sempre ricollegato al riconoscimento di indizi gravi, precisi e concordanti circa la disponibilità di risorse economiche non compatibili con quelle dichiarate. Nel caso de quo il giudice dell'opposizione ha apparentemente giustificato il rigetto dell'impugnazione alla stregua della ritenuta inverosomiglianza della mancanza di un reddito del nucleo familiare dell'istante per l'anno di riferimento, facendo ricorso a un riscontro poco logico e legato al godimento del reddito di cittadinanza, che, però, risulta del tutto fallace: basta considerare la circostanza che tale contributo è stato previsto per la prima volta dal decreto legge n. 4/2019, in epoca, dunque di gran lunga successiva a quella rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio. Inoltre il giudice dell'opposizione non ha in alcun modo giustificato la ritenuta irrilevanza delle allegazioni difensive atte a confermare l'assenza dei redditi del nucleo familiare, affidandosi a un giudizio di non verosimiglianza della dichiarazione, con ciò incorrendo in un vizio motivazionale radicale non sanabile. L'ordinanza in conclusione è stata annullata con rinvio per un nuovo esame al presidente del tribunale di Roma.