Civile

Per il bonus inutilizzato correzione con dichiarazione integrativa

L’ordinanza 2931/2023 della Cassazione: spazio all’emendabilità qualora l’errore sia imputabile all’obiettiva incertezza interpretativa della norma agevolativa

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

In caso di mancata fruizione di un beneficio fiscale da parte del contribuente, l’errore di fatto o di diritto risulta emendabile, mediante dichiarazione integrativa, qualora sia imputabile all’obiettiva incertezza interpretativa della norma agevolativa.

In questo senso, si è pronunciata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 2931/2023, depositata il 1° febbraio (negli stessi termini Cassazione 33660/2022).

La questione riguardava la nota vicenda della cumulabilità della «Tremonti ambiente». Una volta risolta l’incertezza interpretativa circa la cumulabilità con altre agevolazioni fruite dal contribuente, quest’ultimo aveva presentato dichiarazione integrativa a proprio favore, la quale era stata disconosciuta dall’ufficio.

In proposito, la Cassazione ricorda molti dei suoi precedenti in tema di dichiarazione integrativa a favore del contribuente, confermando l’emendabilità, in termini generali, di qualsiasi errore, di diritto o di fatto, anche se non rilevabile direttamente dalla stessa dichiarazione. Questo perché il contribuente non deve risultare assoggettato ad oneri più gravosi di quelli che per legge devono restare a suo carico.

Si ricorda, peraltro, che il contribuente - a prescindere dalla presentazione di una dichiarazione integrativa a proprio favore - può fare valere anche nell’ambito del processo tributario errori o omissioni a suo favore commessi nella dichiarazione originaria. Quest’ultimo è un principio, mutuato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, che risulta ora codificato nell’ordinamento tributario attraverso l’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998.

Invece, occorre rilevare che, in presenza di scelte effettuabili dal contribuente, la Corte continua a negare la ritrattabilità, salvo che il contribuente dimostri l’essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell’errore (ex multis, Cassazione 19410/2015).

Con l’ordinanza 2931/2023 viene tuttavia stabilito che la ritrattabilità risulta possibile anche per la mancata fruizione di un beneficio, qualora tale comportamento (scelta) sia imputabile ad obiettiva incertezza interpretativa su una norma agevolativa.

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