Civile

Per le cambiali finisce lo stop alle scadenze e il conteggio riparte dal primo maggio

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di Angelo Busani

Su tutto il territorio nazionale sono stati sospesi, dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, i termini di scadenza relativi agli obblighi di pagamento incorporati in cambiali, vaglia cambiari e in ogni altro atto avente efficacia esecutiva: è quanto disposto dall’articolo 11, comma 1, del Dl 23/2020.

Si tratta di una sospensione che opera sia a favore del debitore principale che di ogni altro obbligato, anche in via di regresso o di garanzia.

Le cambiali

Più precisamente, la norma in questione concerne la sospensione dei termini «ricadenti o decorrenti» nel predetto periodo dal 9 marzo al 30 aprile e quindi:

- un termine che era già in decorso al 9 marzo (si pensi a una cambiale emessa il 1° febbraio 2020 che recasse una data di pagamento al 10 aprile 2020) riprende a decorrere il 1° maggio (sommandosi il periodo già trascorso fino all’8 marzo a quello che correrà dopo il 30 aprile);

- un termine che avrebbe dovuto iniziare il suo decorso tra il 9 marzo e il 30 aprile inizierà, invece, il suo decorso dal 1° maggio.

Se, dunque, un protesto sia stato levato dopo il 9 marzo e fino all’8 aprile 2020 (periodo anteriore alla “copertura” recata dalla legislazione in commento), il protesto non deve essere pubblicato sul bollettino dei protesti e, se già pubblicato, ne deve essere disposta d’ufficio la cancellazione. La norma del Dl 23/2020 avalla dunque la tesi (sostenuta più volte dal Consiglio nazionale del notariato, in particolare nella risposta a quesito n. 94-2020P del 30 marzo 2020) che i Dpcm dell’8 e del 9 marzo 2020 avevano implicitamente esteso, dalla prima zona rossa all’intero territorio nazionale, la norma recante la prima sospensione dei “termini civilistici” (dal 22 febbraio al 31 marzo 2020) che era contenuta nell’articolo 10 del Dl 9/2020.

Dal tenore testuale della norma del Dl 23/2020 risulta chiaramente (riferendosi essa a «vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore della presente decreto») che il predetto periodo di sospensione, dal 9 marzo al 30 aprile, concerne i termini di scadenza relativi a soli titoli emessi prima della data di entrata in vigore del decreto legge, vale a dire fino all’8 aprile 2020. Per i titoli emessi, invece, a partire dal 9 aprile 2020, anche se presentino una data di scadenza che ricada (ad esempio, il 29 aprile 2020) o decorra (si pensi, ad esempio, a una cambiale emessa il 15 aprile 2020 con scadenza “a un mese data”) nel periodo di sospensione, la norma che dispone la sospensione non trova applicazione.

Gli assegni

Passando poi a osservare gli assegni (bancari e postali), occorre osservare che essi non portano alcun termine di scadenza, ma sono interessati solo (a carico del creditore) da un termine di presentazione per averne il pagamento. Ne consegue pertanto che:

- la sospensione dei termini di cui al Dl 23/2020 non concerne il debitore che ha emesso l’assegno, ma riguarda il creditore, al fine di esentarlo dall’obbligo di presentare al pagamento l’assegno nell’ordinario termine di legge, in quanto egli si potrà avvalere appunto del periodo di sospensione dei termini disposto dal dl 23/2020: pertanto il creditore può presentare senz’altro l’assegno che in qualunque tempo gli sia stato consegnato e pretenderne pagamento;

- se gli assegni presentati al pagamento nel periodo di sospensione sono stati emessi prima del 9 aprile 2020 si applica la sospensione dei termini per il protesto; se invece sono stati dopo il 9 aprile 2020 non opera la sospensione dei termini per il protesto.

In altre parole, dato, dunque, che gli assegni non possono essere né emessi con post-datazione né essere emessi “a vuoto” (e, cioè, in mancanza della occorrente sottostante provvista), ne consegue che se l’assegno sia presentato dal creditore al pagamento durante il periodo di sospensione dei termini (dal 9 marzo al 30 aprile), esso deve essere pagato nel giorno della sua presentazione.

Se, però, l'assegno (emesso prima del 9 aprile) viene presentato al pagamento nei termini prescritti a carico del creditore e risulti non pagato, scatta, a tutela del debitore, la sospensione dei termini per la levata del protesto avente a oggetto l’assegno nonché per le misure sanzionatorie a carico del debitore stesso, vale a dire (articolo 9, legge 386/1990):

- il termine per l’iscrizione del suo nominativo nell’Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari tenuto dalla Banca d’Italia (articolo 9, comma 2, lettere a) e b);

- il termine per effettuare il pagamento tardivo del debito incorporato nell’assegno (articolo 8, comma 2);

- il termine per la comunicazione nei suoi confronti (da parte della banca trattaria) della cosiddetta “revoca di sistema”, vale a dire la revoca di ogni autorizzazione a emettere assegni per sei mesi: articolo 9-bis, comma 2.

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