Penale

Per la concessione della messa alla prova non serve la confessione

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di Giovanni Negri

La confessione non è necessaria per la messa alla prova del minore colpevole di reato. Neppure se riguarda uno scafista. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza della Prima sezione penale n. 40512 depositata ieri. Accolto così il ricorso presentato dalla difesa di un imputato accusato di avere concorso nel reato di trasporto di stranieri. Al minore era stata negata l’ammiisone al beneficio (di fatto la sospensione del processo, e niente collocamento in comunità, in cambio dell'impegno a svolgere nel tempo un programma di lavori socialmente utili) perchè non aveva dimostrato alcuna consapevolezza dell’illegalità della condotta sostenendo invece di avere agito in stato di bisogno.

La Cassazione, nell’affrontare la questione, ricorda che la confessione può certo rappresentare un elemento importante per arrivare a un giudizio favorevole sull’evoluzione della personalità dell’imputato verso un pieno reinserimento sociale; tuttavia non ne costituisce un presupposto indispensabile, «sempre che la condotta dell’indagato o imputato non trasmodi nella corriva negazione delle evidenza fattuali certe e, sottraendosi alla leale collaborazione nel processo, finisca per determinare la contestazione da parte sua della stessa funzione della messa alla prova».

Maggior peso deve invece avere un’attenta considerazione della condotta per valutare se il fatto contestato deve essere considerato un episodio del tutto occasionale o se, invece, costituisce il sintomo di un sistema di vita. Processo determinante per concludere se esiste la concreta possibilità dell’evoluzione della personalità del minore verso modelli socialmente adeguati.

Le stesse Sezioni unite, l’anno scorso, con la sentenza n. 33216, sottolinearono come il giudice nella concessione della messa prova compie una sorta di “criptoprocesso” sul fatto, sull’autore e sull’efficacia del beneficio.

E non ha pesato neppure il fatto che l’imputato, nel frattempo, sia diventato maggiorenne, visto la sospensione del processo per messa alla prova è prevista anche per chi ha compiuto i 18 anni al momento dello stop al giudizio.

Corte di cassazione, Prima sezione penale, sentenza 6 settembre 2017 n. 40512

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