Immobili

Per il danno da infiltrazioni non è prevista la mediazione

Sottratta all'obbligo la lite che ha un profilo risarcitorio

di Fulvio Pironti

Con ordinanza del 15 dicembre 2020, il Tribunale di Milano ha rilevato che su una controversia su infiltrazioni di acqua a danno di unità immobiliare di proprietà esclusiva, che ha come oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito (articolo 2051 del Codice civile), non essendovi alcuna lesione o erroneo impiego degli articoli 1117, 1139 del Codice civile e 61 - 72 delle Disposizioni di attuazione non va esperito il procedimento di mediazione.

Il condominio chiamato in giudizio aveva sollevato l’improcedibilità perché il procedimento di istruzione preventiva non era stato preceduto dalla mediazione obbligatoria, nonostante la violazione degli articoli 1130, comma 1, n. 4 e 1135, comma 1, n. 5 del Codice civile.Ma con entrambe queste fasi si domandava l’accertamento della responsabilità in capo al condominio in relazione alle condensazioni e infiltrazioni subite dal condomino provenienti dalle mura perimetrali dell’edificio con condanna al risarcimento dei danni oltre alla realizzazione delle opere atte ad eliminare la dedotta problematica.

Il tribunale di Milano ha quindi rileva l’infondatezza della eccezione pregiudiziale di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione: segnatamente, osserva che «il risarcimento del danno per infiltrazioni subite da un condomino ed asseritamente provenienti dalle parti comuni non rientra nelle materie di mediazione obbligatoria perché non attiene alla violazione o errata applicazione degli artt. 1117 - 1139 c.c., considerato che l’art. 71 quater disp. att. c.c. afferma che per controversie in materia di condominio (che, in base all’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sono sottoposte a mediazione obbligatoria) si intendono quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni riguardanti il condominio, vale a dire Libro II, Titolo VII, Capo II del codice civile e degli artt. 61 - 72 disp. att. c.c.».

Chi si avvale dell’accertamento tecnico preventivo (articolo 696 bis del Codice di procedura civile), anche nel caso in cui la causa verta in materia condominiale - per la quale la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale - non è obbligato al previo esperimento del tentativo mediatorio considerata l’espressa previsione di esclusione (Dlgs 28/2010, articolo 5, comma 4, lett. b-bis).

D’altronde, è proprio la giurisprudenza della curia ambrosiana a chiarire che «anche ove venga richiesta in previsione di una delle controversie soggette alla cosiddetta mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010, l’istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. non richiede il previo esperimento del procedimento di mediazione stragiudiziale» (Tribunale di Milano 17 febbraio 2015).

In definitiva, quindi, la disciplina per la quale si agisce, il cui profilo è essenzialmente accertativo e risarcitorio (e cioè accertamento della responsabilità, condanna alla esecuzione degli interventi necessari a rimuovere la causa dell’evento dannoso e domanda con contenuto risarcitorio), è estranea a quelle per le quali la legge impone la mediazione obbligatoria.

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