Civile

Per determinare il compenso non serve la delibera di giunta ma l'accordo tra legale e Pa

Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 22652/20

di Giampaolo Piagnerelli

Il legale che presta la propria opera in favore del Comune, si vede riconoscere e determinare i compensi non in base alla delibera di giunta, ma con l'accordo raggiunto fra le parti in forma scritta. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 22652/20. Nel caso concreto i giudici di merito avevano condannato il Comune a versare all'avvocato una cifra prossima ai 3mila euro. Contro tale decisione ha proposto ricorso l'ente locale che erroneamente pretendeva di far coincidere il perfezionamento del contratto di incarico professionale con l'adozione della delibera di giunta, in quanto immediatamente esecutiva. Per contro - come correttamente osservato nell'ordinanza impugnata – il contratto di incarico poteva considerarsi validamente concluso solo con lo scambio contestuale di proposta e accettazione scritte, dato il vincolo di forma ad substantiam che caratterizza i negozi con la pubblica amministrazione. Il tribunale, peraltro, aveva stabilito, che nessuna precedente convenzione era stata perfezionata dalle parti. Conclude la Cassazione rilevando che il requisito della forma prescritta a pena di nullità, quale strumento di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della Pa, al fine di prevenire eventuali arbitri, e consentire così l'esercizio della funzione di controllo, non può mai essere surrogato dalla deliberazione con cui l'organo competente a formare la volontà dell'ente abbia autorizzato il conferimento dell'incarico professionale, non essendo tale atto qualificabile come una proposta contrattuale, ma come provvedimento a efficacia interna.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©