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Per il diritto Ue è illegittima la confisca dello strumento del reato se appartiene a un terzo

Nel caso di gravi reati per cui sia prevista l'apprensione del bene del proprietario estraneo ai fatti gli va garantita adeguata tutela

La Corte boccia la normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento utilizzato per commettere un reato, qualora tale strumento appartenga a un terzo in buona fede, senza garantire a quest'ultimo un'adeguata possibilità di tutela dei suoi diritti. La Cgue con la sentenza sulla causa C-441/19 - riguardo al diritto di ricorso del proprietario dei beni confiscati - ricorda che la decisione quadro 2005/2012 prevede l'obbligo a carico di ciascuno Stato membro di adottare le misure necessarie ad assicurare che le persone colpite dalla confisca degli strumenti e dei proventi di reati dispongano di effettivi mezzi giuridici di tutela per preservare i propri diritti. Inoltre, l'articolo 47 della Carta prevede che ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice. Ne risulta che un terzo, cui è stato confiscato un bene, deve poter contestare la legittimità di tale misura al fine di recuperare tale bene qualora la confisca non sia giustificata.

Nel caso concreto si tratta della legge bulgara, che in base alle informazioni fornite alla Corte risulta non prevedere tali mezzi di garanzia per chi - pur essendo in buona fede - subisce la confisca. La vicenda riguardava un caso di contrabbando commesso da un autotrasportatore con la conseguente disposta confisca del mezzo ai danni del datore di lavoro estraneo al reato.

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