Penale

Per il facchino caduto nella buca dell'orchestra risponde anche la compagnia appaltante

Rischio interferenziale, rileva anche l'omissione di segnalazione di inadeguata prevenzione da parte dell'altra impresa

di Paola Rossi

In caso di attività di lavoro interferenti su una medesima area tutti i responsabili della sicurezza delle imprese coinvolte sono tenuti a un obbligo strigente di cooperazione e reciproca informazione sui rischi per i lavoratori e le misure necessarie a prevenirli. Perciò non basta a far venir meno la responsabilità di uno dei responsabili della sicurezza la generica segnalazione di un rischio nel Duvri (il documento unico di sicurezza), ma è necessario che si valuti anche l'adeguatezza dei sistemi di protezione previsti e approntati dall'impresa che materialmente si occupa dell'attività da cui è scaturito l'evento dannoso. Quindi, come afferma la Cassazione con la sentenza n. 29442 depositata il 22 ottobre, grava anche sul datore di lavoro committente, enon solo sul l'appaltatore, l'obbligo della valutazione dei rischi delle interferenze tra le diverse attività all'interno della medesima area di lavoro, al pari di tutti coloro che rivestono posizioni di garanzia nelle altre imprese coinvolte. Per cui la disponibilità giuridica dei luoghi dove si è verificato l'infortunio di lavoro è aspetto sufficiente a far sorgere la responsabilità per l'incidente occorso al dipedente della ditta appaltatrice.

Il caso - La vicenda ha visto confermare la responsabilità non solo del diretto datore di lavoro del dipendente caduto da un'altezza di 2 metri e mezzo nella buca dell'orchestra mentre percorreva la passerella sovrastante. L'impresa che aveva ottenuto l'appalto dei lavori di facchinaggio durante l'allestimento di uno spettacolo non è, infatti, risultata essere l'unica responsabile: sono stati condannati anche i responsabili della sicurezza della società che aveva in gestione il teatro e della compagnia che aveva appaltato le attività dei facchini. Resta estranea, invece, la produzione che deteneva in esclusiva il diritto d'autore sull'opera rappresentata, ma che non era coinvolta in alcuna attività materiale sull'area di lavoro condivisa.

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