Famiglia

Per i genitori divisi la zona rossa non vieta Natale e Feste con i figli

Gli incontri regolati dalla decisione del giudice sono motivati da necessità

di Giorgio Vaccaro

Nonostante il lockdown di Natale, i genitori separati o divorziati potranno trascorrere i giorni festivi con i figli minorenni con cui non convivono abitualmente. I limiti agli spostamenti - riscritti da ultimo dal decreto legge 172/2020, in vigore dal 19 dicembre - non fermano infatti chi si muove oltre i confini comunali o regionali per riunirsi con i figli nel periodo previsto dal provvedimento del giudice della separazione o dagli accordi con l’ex partner, anche se si tratta dei giorni in cui sono estese a tutta Italia le restrizioni delle zone “rosse” o “arancioni”.

È comune, peraltro, che provvedimenti e accordi che regolano la frequentazione con i figli “ripartiscano” tra gli ex i giorni festivi: ad esempio, Natale con un genitore e Santo Stefano con l’altro. Ebbene, nonostante i divieti che opereranno in quei giorni, i genitori potranno spostarsi per vedere i figli.

LE REGOLE DA RISPETTARE

Questi spostamenti (come ha chiarito più volte il Governo nelle risposte alle Faq a precedenti norme emergenziali) rientrano infatti tra quelli motivati da «necessità», che rappresentano una delle tre eccezioni (insieme alle ragioni di salute e di lavoro) ai divieti. Si tratta infatti di movimenti tesi ad assicurare il sostanziale diritto per i figli minori di mantenere rapporti significativi con il genitore con il quale non convivono. Questo purché il periodo natalizio sia regolato - come in genere accade - dal provvedimento che norma l’esercizio della genitorialità o comunque dagli accordi con l’altro genitore.

In ogni caso, prima di muoversi per andare a prendere i figli, per evitare malintesi e sorprese, è opportuno confermare al genitore, abituale collocatario, la loro presa in carico per il periodo previsto nel provvedimento del giudice.

Occorre poi munirsi delle autocertificazioni, da presentare in caso di controlli (ma si possono anche compilare sul momento), per giustificare lo spostamento dalla propria residenza a quella dei figli e per il percorso inverso. Nell’autocertificazione è sufficiente indicare il periodo di riferimento previsto nel provvedimento del giudice e lo scopo, che è quello di assicurare ai propri figli il godimento del rapporto parentale. È buona norma avere con sé copia del provvedimento del giudice, che sarà solo da esibire ai pubblici ufficiali al momento dei controlli.

Poi, una volta che genitori e figli si sono riuniti devono rispettare le prescrizioni e i limiti agli spostamenti che operano dal 21 dicembre al 6 gennaio: il coprifuoco notturno, lo stop agli spostamenti fra regioni e fra comuni (con l’eccezione dei motivi di lavoro, necessità e salute e del rientro, sempre possibile, alla propria residenza, domicilio o abitazione), l’estensione a tutta Italia, nei prefestivi e nei festivi, delle regole previste per le “zone rosse” e, negli altri giorni, di quelle per le “zone arancioni” (ma è possibile spostarsi verso una sola casa privata al giorno, all’interno della stessa regione, in non più di due persone non conviventi, oltre ai figli under 14; e, nei giorni arancioni, dai comuni fino a 5.000 abitanti è possibile spostarsi nel raggio di 30 chilometri, ma non verso i capoluoghi di provincia).

Rispettando queste regole si eviterà di incorrere, in caso di controlli, nella sanzione amministrativa prevista dall’articolo 4 del decreto legge 19/2020, che prevede un importo da 400 a 1.000 euro. Chi invece venisse colpito da questa sanzione e non condividesse il verbale può rivolgersi al Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata entro 30 giorni dalla data della contestazione, chiedendo di essere sentito.

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