Per i giudici di pace compensi validi per il limite forfettario
I compensi percepiti dai giudici di pace in servizio al 15 agosto 2017 sono assimilati a redditi di lavoro dipendente e, pertanto, concorrono alla determinazione del limite di 30mila euro ai fini dell’accesso al regime forfettario. Lo ha chiarito l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 202/2020.
Il dubbio posto dal contribuente riguardava la natura di tali compensi e se potessero rappresentare una causa ostativa al regime forfettario (legge 190/2014 ); in particolare, chiedeva se dovessero essere ricondotti ai redditi di lavoro dipendente o a quelli di lavoro autonomo.
L’Agenzia ricorda che l’articolo 26 del Dlgs 116/2017, recante la riforma organica della magistratura onoraria, è intervenuto sugli articoli 50 e 53 del Tuir modificando il trattamento fiscale delle indennità corrisposte ai giudici di pace, che sono state eliminate dai redditi di lavoro dipendente e assimilato (articolo 50) e sono state incluse tra quelli di lavoro autonomo (articolo 53).
L’articolo 32 del decreto del 2017, tuttavia, prevede che le disposizioni dei capi da I a IX (compreso, quindi, l’articolo 26) si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio successivamente al 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore del decreto) mentre ai magistrati già in servizio a tale data, le disposizioni si applicano a decorrere dal 15 agosto 2021 (quarto anno successivo alla entrata in vigore del Dlgs 116/2017).
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 202/2020
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