Per l’accesso agli atti dei detenuti giurisdizione non del Tar ma del giudice ordinario
Il giudice di sorveglianza, giudice ordinario, per la specifica funzione di detta magistratura e la particolare e bilanciata valutazione che le eventuali problematiche richiedono in ottica di corretta gestione della pena, è specializzato per la gestione di tutte le posizioni giuridiche soggettive dei detenuti in contesto di detenzione. Per altro verso come è noto il giudice dell'accesso agli atti è il giudice amministrativo e non il giudice ordinario. Ebbene secondo il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, sentenza n°1045 del 7 ottobre 2019, compete al giudice ordinario, nella specie proprio il tribunale di sorveglianza e non come di regola al giudice amministrativo, la cognizione e il vaglio delle richieste di accesso, rigettate, formulate dai detenuti all'amministrazione penitenziaria. In altre parole lo stato di detenzione inserisce il soggetto coinvolto in una sorta di "microsistema" che investe la tutela, in ogni caso e indipendentemente dalla posizione giuridica soggettiva di diritto soggettivo o interesse legittimo del richiedente, del magistrato di sorveglianza, giudice ordinario.
La vicenda - Il ricorrente era un detenuto presso una casa circondariale. Il detenuto aveva presentato alla direzione del carcere una istanza di accesso alla propria integrale posizione giuridica. La richiesta veniva rigettata dall'amministrazione motivando in ragione del fatto che l'istanza non aveva effettivamente a oggetto una documentazione esistente presso la casa circondariale, quanto piuttosto una elaborazione di dati che l'amministrazione penitenziaria predispone a proprio precipuo uso interno e che proprio come tale non
può essere oggetto di una richiesta di accesso agli atti. Dal che il detenuto impugnava il diniego dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, lamentando la violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, invocando la tutela costituzionale del diritto alla difesa e all'azione in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi contro gli atti della pubblica amministrazione.
La decisione - L'amministrazione penitenziaria gestisce complessivamente la posizione del detenuto, a tal fine elaborando a proprio uso interno dati che non per questo divengono documenti accessibili. La peculiare posizione di restrizione carceraria che caratterizza il ricorrente, se da un lato non comprime o estingue le posizioni giuridiche soggettive di cui il detenuto resta certamente titolare, tuttavia le conforma secondo una gestione compatibile con l'ambiente carcerario e la funzione rieducativa della pena. Ebbene il rapporto carcerario vede il proprio "giudice naturale" nel magistrato di sorveglianza il quale ha imprescindibilmente gestione complessiva di tale rapporto. Da una parte i detenuti godono della tutela ordinaria per quanto concerne i rapporti estranei all'esecuzione penale, dall'altra sono titolari di specifiche posizioni giuridiche soggettive circa la gestione del rapporto penitenziario. La gestione di tali posizioni giuridiche soggettive passa "fisiologicamente" attraverso la magistratura di sorveglianza. A ben vedere il rapporto di detenzione ha subito nel tempo una evoluzione, nel senso di una crescente sensibilità per i diritti dei detenuti, implicante la realizzazione di speciali sistemi giurisdizionali di tutela, con particolare riguardo alla fondamentale funzione rieducativa. Indipendentemente dalla natura dell'atto produttivo della lesione, la magistratura alla quale spetta piena funzione di garanzia dei diritti dei detenuti e degli internati è la magistratura di sorveglianza. Queste garanzie rientrano dunque oggi nella giurisdizione del giudice ordinario. In altre parole attualmente alla giurisdizione della magistratura di sorveglianza va riferita anche la tutela degli interessi legittimi scaturenti da un atto dell'autorità amministrativa, secondo una cognizione che non può ridursi agli ordinari canoni di demarcazione tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa. Deve quindi ritenersi che sono giustiziabili innanzi al giudice di sorveglianza tutte le posizioni giuridiche soggettive dei detenuti ed inerenti il rapporto carcerario, prescindendo dalla loro qualificazione in termini di soli diritti soggettivi, come potrebbe intendersi dalla lettura rigida delle disposizioni normative con riferimento al rimedio giurisdizionale innanzi alla magistratura di sorveglianza, sui reclami dei detenuti per pregiudizio a "diritti" in un contesto di detenzione carceraria. Corollario è che nel caso di specie il Tribunale amministrativo ha declinato la propria giurisdizione sull'istanza del detenuto ricorrente volta a conoscere atti istruiti nel contesto della gestione del rapporto di detenzione presso la casa circondariale, dichiarando sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
Tar Piemonte – Sezione II – Sentenza 7 ottobre 2019 n. 1045