Professione e Mercato

Per l’avvocato che non fa la formazione la sanzione non è tipizzata: si decide caso per caso

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 240 del 11 settembre 2025

di Francesco Machina Grifeo

Per la violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (art. 15 Cdf) non è tipizzata una specifica sanzione. La sua definizione, dunque, avverrà tenendo conto delle peculiarità del caso e del comportamento complessivo dell’incolpato, in modo tale da essere “adeguata” e “proporzionata” all’illecito deontologico contestato. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Pizzuto), sentenza n. 240 del 11 settembre 2025.

Il caso era quello di un avvocato del Foro di Bologna sanzionato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina con due mesi di sospensione per mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua nei trienni 2014-2016 (75 crediti) e 2017-2019 (60 crediti), periodi in cui non aveva maturato alcun credito. L’incolpato ha impugnato la decisione deducendo, in via principale, la prescrizione e, in subordine, la rideterminazione della sanzione.

Il CNF ha accolto il ricorso con riguardo alla prescrizione del primo triennio. Sul punto, infatti, vale la massima della Cassazione per cui: “La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell’ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento”.

L’illecito contestato 2014-2016 è, quindi, prescritto essendo trascorso il termine massimo di 7 anni e mezzo dalla commissione. Non è invece maturata la prescrizione per il secondo triennio.

Nel merito, poi, il Collegio ha confermato la violazione dell’art. 15 (Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua) del Codice Deontologico cui si ricollega la previsione di cui al comma 6 dell’art. 70 (Rapporti con il Consiglio dell’Ordine) per cui “L’avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi”. L’obbligo formativo – ricorda la sentenza - ha fonte normativa, “è conforme a Costituzione e tutela la collettività garantendo la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo, ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

Per quanto riguarda invece la determinazione delle sanzioni, il Cnf argomenta così: “La condotta disciplinarmente rilevante addebitata al ricorrente non è assistita da sanzioni disciplinari tassativamente individuate, in conformità alla sola tendenziale tipicità dell’illecito deontologico”. Tuttavia, prosegue, ai fini della loro individuazione e determinazione soccorre l’art. 21 dal quale risulta che la sanzione non viene determinata sulla base di un “mero calcolo matematico”, ma è la conseguenza della “complessiva valutazione dei fatti, avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità”, ma anche “al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze - soggettive e oggettive - nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista”.

Così, tornando al caso concreto, considerata la prescrizione, il Cnf ha rideterminato la sanzione nella “censura” considerandola “adeguata alla violazione contestata ed accertata”.

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