Comunitario e Internazionale

Per il “no” all’asilo politico, il paese terzo d’origine deve essere sicuro in tutto il territorio

Per la Corte Ue, sentenza nella causa C-406/22, il giudice nazionale è tenuto a rilevare la violazione delle norme del diritto dell’Unione

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In materia di asilo politico, la Corte Ue, sentenza nella causa C-406/22, ha stabilito che la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro deve estendersi a tutto il suo territorio. Aggiungendo che il giudice nazionale che esamina la legittimità di una decisione amministrativa con cui si nega la concessione della protezione internazionale deve rilevare la violazione delle norme del diritto dell’Unione relative alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro.

Il caso - Nel 2022, un cittadino moldavo, ha presentato una domanda di protezione internazionale nella Repubblica ceca. A sostegno della sua domanda, ha menzionato le minacce di cui era oggetto in Moldova da parte di persone che lo avrebbero aggredito in passato e che le autorità di polizia non sarebbero riuscite a identificare. Egli ha altresì dichiarato di non voler rientrare nella sua regione d’origine, a causa dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Le autorità ceche hanno respinto la richiesta tenendo, in particolare, conto del fatto che la Moldova, a eccezione della Transnistria, era stata designata paese di origine sicuro. Investita del ricorso, la Corte regionale di Brno (Repubblica ceca) ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia.

La motivazione – I giudici di Lussemburgo rilevano, anzitutto, che un paese terzo non cessa di soddisfare i criteri che gli consentono di essere designato paese di origine sicuro per il solo fatto che si avvale del diritto di derogare agli obblighi previsti dalla CEDU. Infatti, prosegue la nota della Corte, la dichiarazione di ricorso a tale deroga non consente, di per sé, di concludere né che siano stati effettivamente adottati provvedimenti in deroga né quali siano la loro natura e la loro portata. Tuttavia, il fatto di invocare il diritto di deroga deve indurre le autorità competenti degli Stati membri a valutare se le condizioni della sua attuazione siano tali da mettere in discussione tale designazione.

La Corte considera poi che il diritto dell’Unione non consente attualmente agli Stati membri di designare come paese di origine sicuro solo una parte del territorio del paese terzo interessato. I criteri che consentono di designare un paese terzo come paese di origine sicuro devono, infatti, essere rispettati in tutto il suo territorio.

Infine, la Corte rileva che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente proveniente da un paese terzo designato come paese di origine sicuro, deve rilevare una violazione delle norme del diritto dell’Unione relative a tale designazione. Pertanto, la Corte regionale di Brno deve prendere in considerazione la deroga da parte della Moldova ai suoi obblighi previsti dalla CEDU, nonché la violazione, da parte della Repubblica ceca, della condizione secondo cui la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro deve estendersi a tutto il suo territorio.

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