Civile

Per qualificare l'immobile di lusso è rilevante la superficie utile complessiva

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a cura della Redazione PlusPlsu24 Diritto

Imposta di registro - Immobili di lusso - Agevolazioni prima casa - Parametri utilizzabili - Superficie utile complessiva - Utilizzabilità dell'immobile.
In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della “prima casa”, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva”. Pertanto è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell'immobile. Il requisito dell'”utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo a esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione.
Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 9 gennaio 2019 n. 355

Tributi (In generale) – Disciplina delle agevolazioni tributarie (Riforma tributaria de 1972) – In genere - Acquisto della prima casa - Benefici fiscali - Nozione di abitazione di lusso - Superficie utile complessiva - Parametro dell'abitabilità - Irrilevanza - Utilizzabilità degli ambienti - Vani cantina e soffitta indissolubilmente legati all'abitazione - Inclusione - Configurabilità.
In tema d'imposta di registro, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della “prima casa”, di cui all'art. 1, comma 3, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione “ratione temporis” vigente, ci si deve riferire alla nozione di superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pari a quella che residua una volta detratta, dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, a prescindere dal requisito dell'abitabilità, elemento non richiamato nel decreto, mentre costituisce parametro idoneo l'”utilizzabilità” degli ambienti, sicché i vani pur qualificati come cantina e soffitta ma con l'accesso dall'interno dell'abitazione e a essa indissolubilmente legati sono computabili nella superficie utile complessiva.
Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 21 settembre 2016 n. 18480

Tributi (In generale) – Disciplina delle agevolazioni tributarie (Riforma tributaria del 1972) – In genere - Acquisto della “prima casa” - Benefici fiscali - Nozione di abitazione di lusso - Art. 6 del d.m. Lavori Pubblici del 2 agosto 1996 - Applicabilità - Superficie utile complessiva - Parametro dell'abitabilità - Irrilevanza - Utilizzabilità della superficie - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della “prima casa”, di cui all'art. 1, comma 3, parte prima, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui all'art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'”utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo a esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto computabile, ai fini della determinazione della superficie utile, un locale seminterrato, e ha altresì negato che quest'ultimo potesse essere ricondotto nel concetto di “cantina”, atteso che tale tipologia di locale, per legge esclusa dal computo della superficie utile, si connota per una specifica destinazione, con conseguente impossibilità di ricomprendervi anche locali con caratteristiche e destinazione del tutto diverse).
Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 18 maggio 2016 n. 10191

Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - In genere - Acquisto della “prima casa” - Benefici fiscali - Nozione di abitazione di lusso - Art. 6 del d.m. lavori pubblici del 2 agosto 1969 - Applicabilità - “Superficie utile complessiva” - Parametro dell'”abitabilità” - Irrilevanza - “Utilizzabilità” della superficie - Rilevanza - Vano deposito non abitabile - Computabilità - Agevole adeguamento ai parametri previsti dal regolamento edilizio - Sufficienza - Revoca del beneficio - Legittimità.
In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della “prima casa”, di cui all'art. 1, terzo comma, Parte prima, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui all'art. 6 del d.m. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito dell'”abitabilità” dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dell'”utilizzabilità” degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo a esprimere il carattere “lussuoso” di una abitazione. Ne consegue che è legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie “utile” un vano deposito di un immobile (nella specie, in concreto non abitabile perché non conforme ai parametri aero-illuminanti previsti dal regolamento edilizio), assumendo rilievo - in coerenza con l'apprezzamento dello stesso mercato immobiliare - la marcata potenzialità abitativa dello stesso.
Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 15 novembre 2013 n. 25674

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