Famiglia

Per la revocatoria della vendita basta la domanda di assegno per il figlio

Se la richiesta è precedente l’atto ininfluente l’assenza di un provvedimento giudiziale

di Patrizia Maciocchi

La domanda per il mantenimento del figlio, anche in assenza di un provvedimento giudiziale è sufficiente per la revocatoria dell’atto di compravendita di una villa, fatto dal padre, per sottrarre beni alle pretese dell’altro genitore. Nè è necessario provare che l’acquirente ha dato la sua adesione alla frode in danno ai creditori, ma basta la sua consapevolezza del pregiudizio. La Cassazione (sentenza 25857) accoglie il ricorso della madre e del ragazzo, contro la decisione della Corte d'Appello, che in linea con il tribunale, aveva negato la simulazione della vendita dell’immobile e la possibilità di revocatoria.

La richiesta dei ricorrenti era giustificata dal mancato rispetto, da parte del padre, degli obblighi di mantenimento del figlio, qualificato come naturale perché nato da una lunga convivenza more uxorio, prima della legge sulle unioni civili. Per la Corte d’Appello la revocatoria non era possibile per più ragioni. Mancavano le prove della simulazione assoluta, era anzi dimostrata la volontà delle parti di mettere in atto il negozio. Nessuna traccia neppure della partecipazione dolosa nella frode ai creditori da parte dell’acquirente. Per la Corte territoriale poi il credito non era ancora sorto al momento dell’atto perché in quel tempo era stata solo presentata la domanda di assegno. Eccezioni che la Cassazione smonta. I giudici di seconda istanza hanno sbagliato a ritenere che il credito si possa considerare sorto solo in virtù di un provvedimento giudiziale. Una conclusione raggiunta basandosi su un precedente della Cassazione (sentenza 5618/2017) con il quale si era esclusa la legittimazione dell’azione revocatoria per chi aspirava ad un assegno di mantenimento prima del provvedimento presidenziale. Un caso differente per due ragioni.

La decisione citata era riferita al diverso istituto dell’assegno collegato a un procedimento di separazione e mancava l’elemento soggettivo del terzo. Nello specifico pesa il principio generale secondo il quale l’obbligo dei genitori di mantenere la prole scatta per il solo fatto di averla generata. La domanda con la quale uno dei genitori chiede la condanna dell’altro al pagamento dell'assegno per il figlio va, infatti, accolta «in assenza di espresse limitazioni, con decorrenza dalla data della sua proposizione e non da quella della sentenza». Perchè i diritti e i doveri dei genitori verso la prole, fatte salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all’affidamento, non subiscono variazioni in seguito alla pronuncia giudiziale. Resta identico l’obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire, in proporzione alle capacità, all’assistenza ed al mantenimento dei figli.

Per finire i giudici di legittimità chiariscono che, ai fini della revocatoria della compravendita, non è necessario dimostrare l'adesione alla frode del compratore. Basta la sua consapevolezza di pregiudicare le ragioni dei creditori.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Correlati

Cassazione, Sentenza n. 5618/2017

Sezione 3