Lavoro

Per i rider strade moltiplicate nel crocevia dei contratti

Ci sono tre modelli molto diversi, quasi agli antipodi nella definizione del rider che nel primo caso è un lavoratore con le tutele del dipendente, nel secondo è autonomo, nel terzo dovrebbe essere dipendente

di Cristina Casadei

Nel laboratorio della contrattazione dei rider, in pochissimi anni, si sono incrociate strade diverse e poco tradizionali. Parliamo di alcune migliaia di lavoratori, secondo AssoDelivery (l'associazione datoriale di cui fanno parte, tra gli altri Deliveroo, Glovo, SocialFood e Uber Eats) circa 30mila. È una categoria molto popolare, con cui milioni di persone sono entrate e entrano in contatto quotidianamente. Trattandosi di lavoratori sempre in movimento, senza una sede di lavoro, sfuggono alla rappresentanza tradizionale. A questo si aggiunga che generalmente manca il carattere di esclusiva sia dal punto di vista della tipologia di professione - spesso quello del rider è un secondo o terzo lavoro -, sia dal punto di vista datoriale - possono lavorare per qualsivoglia piattaforma. Quando se ne parla, però, il pensiero va alla prospettiva e al fatto che sicuramente non pochi temono che le sperimentazioni di quel laboratorio possano avere un impatto più ampio. Per ora ci sono almeno 3 punti fermi. In ordine cronologico il primo è il contratto della logistica, il secondo il contratto AssoDelivery, il terzo i contratti collettivi specifici che alcune piattaforme sembra abbiano in mente di fare. Sono tre modelli molto diversi, quasi agli antipodi nella definizione del rider che nel primo caso è un lavoratore con le tutele del dipendente, nel secondo è autonomo, nel terzo dovrebbe essere dipendente. A loro modo sono entrati nel tavolo rider che è iniziato al Ministero del Lavoro nel 2018 e che è ancora aperto - oggi è previsto un nuovo incontro -, a testimoniare un quadro in evoluzione dove si sono succeduti interventi che vanno dal Decreto rider all'obbligo di assicurazione Inail. E alcune esperienze locali dalla Carta di Bologna al modello Firenze.

Modello con tutele lavoro subordinato
Tra i primi a porsi il problema di definire in un contratto collettivo nazionale di lavoro la figura del rider ci sono i firmatari del ccnl denominato Logistica, trasporto, merci, spedizione che per parte datoriale ha oltre 20 associazioni firmatarie, da Assologistica, a Confetra a Fedespedi fino ad arrivare a Legacoop produzione e servizi, Sna Casartigiani, Trasportounito/Fiap. Per parte sindacale i firmatari sono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Lo hanno fatto nel contratto firmato il 3 dicembre del 2017 (per la cronaca, scaduto a fine 2019, oggi in fase di rinnovo e che riguarda circa un milione di addetti). A cui è seguito il Protocollo del 18 luglio 2018, con il suo Protocollo attuativo siglato nei giorni scorsi. In estrema sintesi, in quest'ultimo documento si dà una definizione di piattaforma digitale come qualunque programma o procedura informatica utilizzati dal committente del lavoratore di cui all'art.47bis del d.lgs 81/2015 che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione. E si dà una definizione del lavoratore, ossia il rider, come colui che svolge attività di consegne di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, mediante piattaforme digitali. Le parti convengono, si legge nel protocollo, che il ccnl logistica, «essendo stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, definisce i criteri di determinazione del compenso complessivo dei lavoratori ...». Resta fermo un principio, quello in base al quale i lavoratori devono avere le tutele dei lavoratori subordinati e «non potranno essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito il compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dal Protocollo 18 luglio 2018». Secondo la scala parametrale e l'inquadramento definito dal ccnl della logistica, come spiega la Filt Cgil, il rider è nella fascia mensile media di circa 1.500 euro lordi per un lavoro full time (39 ore settimanali) e può avere contratti part time con un minimo di 2 ore al giorno. A questo vanno aggiunti tutti gli istituti contrattuali che non sono legati alle consegne, come indennità integrative del compenso mensile, giornaliero e orario per il lavoro svolto di notte, nei festivi, o in condizioni meteo sfavorevoli, ferie, tfr. Il capitolo dei diritti va dalle libertà sindacali, al divieto di discriminazioni, al diritto alla bilateralità della contratto della logistica, fino alla contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale dove potranno trovare spazio percorsi di formazione, il riconoscimento del buono pasto, il premio di risultato, gli aspetti relativi alla privacy e all'uso dei mezzi per non creare oneri diretti al lavoratore.

Il contratto AssoDelivery
Lo scorso 15 settembre l'associazione AssoDelivery ha firmato con l'organizzazione sindacale Ugl un contratto collettivo nazionale di riferimento per i rider. Il contratto definisce le caratteristiche del settore del Food delivery spiegando che «gli accordi tra piattaforme e rider sono contratti di lavoro autonomo ex art.2222 c.c. o ex art. 409, n.3 c.p.c., privi di vincoli di esclusiva, ed è ammessa la prestazione di servizi anche per piattaforme in concorrenza diretta». Si riconosce ai rider la facoltà di rifiutare le proposte di consegna e la possibilità di scegliere come, dove, quando e quanto rendersi disponibili, così come la facoltà di connettersi o meno alle piattaforme software o applicazioni a loro discrezione. Allo stesso modo l'accesso del rider alla piattaforma non comporta la garanzia di ricevere proposte di consegna. «La natura autonoma del rapporto tra rider e piattaforma preclude la maturazione a favore del rider di compensi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato», si legge. A questo si aggiunga che «non sussistono obblighi di orario o reperibilità». Il contratto deve essere stipulato in forma scritta. Come al rider basterà una comunicazione scritta per recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento con effetto immediato e senza alcun onere a suo carico, lo stesso avverrà per la piattaforma. Nel caso di lavoratori autonomi a tempo indeterminato però servirà un termine di 30 giorni o il pagamento di un corrispettivo pari alla media dei compensi percepiti nei 60 giorni precedenti. Il rider riceverà compensi in base alle consegne effettuate , ferma la possibilità per le parti di determinare compensi in base a parametri ulteriori. In particolare «le parti hanno condiviso che al rider vada riconosciuto un compenso minimo per una o più consegne, determinato sulla base del tempo stimato per l'effettuazione delle consegne. Tale compenso è equivalente a 10 euro lordi all'ora». Nel caso in cui il tempo stimato dalla piattaforma per le consegne sarà inferiore a un'ora l'importo dovuto verrà riparametrato proporzionalmente ai minuti stimati per le consegne effettuate. Sono previste anche indennità per lavoro notturno, festivo e in condizioni meteo sfavorevoli. Al raggiungimento in ciascun anno di 2mila consegne e multipli di 2mila il rider avrà una una tantum di 600 euro. Tra le dotazioni di sicurezza la piattaforma mette a disposizione dei rider un indumento ad alta visibilità che sarà sostituito, su richiesta dopo 1.500 consegne e un casco che sarà sostituito dopo 4mila consegne. I rider hanno diritto alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali come previsto dall'art.47 septies del D.Lgs 81/2015. La piattaforma inoltre garantirà ai rider una copertura assicurativa contro eventuali danni a cose o a terzi arrecati durante le prestazioni di lavoro oggetto del contratto di lavoro autonomo. Il contratto poi prevede anche una serie di divieti di discriminazione, il diritto alla disconnessione, all'informazione, i diritti sindacali, la bilateralità e conferma il ranking che però dovrà tenere conto del diritto al riposo e dovrà essere trasparente. Questo contratto, infine, contesta e condanna qualsiasi forma di caporalato.

Il caso Just eat
Nei giorni scorsi Just eat, ha annunciato l'uscita da Assodelivery, spiegando però che il contratto firmato da Assodelivery ha permesso di aggiungere nuove tutele e protezioni ai rider che consegnano come lavoratori autonomi. Adesso, però, la strategia della società cambia e punterà a inquadrare i rider come lavoratori dipendenti. Per ora, però, dal momento che il passaggio al nuovo modello sarà graduale a partire dal 2021, verrà adottato il ccnl rider per i lavoratori autonomi. Tutti gli aspetti relativi al nuovo corso, quello che dovrebbe vedere i rider di Just Eat come lavoratori dipendenti, dalle rappresentanze sindacali con cui discutere fino al contratto da applicare «sono ancora in fase di studio», ma assicurano dalla società «si tratterà di un inquadramento in qualità di lavoratori dipendenti in linea con la normativa e la legislazione italiana. Rispetteremo le tabelle retributive del ccnl di riferimento, come ad esempio quello della logistica. Per quanto riguarda l'impostazione organizzativa valuteremo le scelte migliori da adottare per rispondere alle esigenze di noi operatori di food delivery, che ha delle peculiarità tutte sue, ma anche in linea con la nostra organizzazione aziendale internazionale». Per capire meglio il nuovo corso bisognerà però aspettare il 2021.

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