Amministrativo

Per i rifiuti abbandonati risponde in solido il proprietario del terreno

Dopo l’accertamento, deve rimuovere i materiali insieme a chi ha inquinato

di Guglielmo Saporito

Il proprietario del terreno è responsabile per l’inquinamento della falda sottostante provocato da materiali depositati da altri ed è obbligato a smaltirli, anche se il suo comportamento è stato solo omissivo. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con la sentenza 5384 del 28 giugno 2022, ha deciso un caso riguardante una vigna, nel cui sottosuolo è stato trovato materiale inquinante proveniente dalla lavorazione di materiale lapideo di una cava.

La pronuncia chiude una vicenda iniziata con il ricorso al Tar del proprietario della vigna contro un’ordinanza comunale che imponeva la “caratterizzazione” (cioè l’individuazione dei materiali inquinanti); il proprietario osservava che il materiale inquinante proveniva da una vicina discarica, nota e autorizzata dal sindaco. In seguito il terreno era diventato un vigneto, ma era rimasto il materiale inquinante e la coltivazione superficiale non aveva eliminato l’inquinamento della falda.

In base alla giurisprudenza, di ciò risponde anche il proprietario del suolo in via solidale con chi ha abbandonato i rifiuti, con la condanna agli adempimenti previsti dall’articolo 192, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 (rimozione e smaltimento dei rifiuti e ripristino dei luoghi), «purché vi sia stato un serio accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, ancorché fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità qualora la condotta sia imputata a colpa, pena la configurazione di una responsabilità da posizione in chiaro contrasto con l’indicazione legislativa» (Consiglio di Stato, 3102/2021).

Non basta quindi che il proprietario del suolo sia astrattamente responsabile, ma occorre un accertamento di responsabilità: questa, che lega l’autore dell’inquinamento al proprietario a titolo solidale, può essere anche una responsabilità imputabile a colpa per negligenza, cioè consistere nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza suggerisce per un’efficace custodia e protezione dell’area. Il proprietario quindi deve impedire che sull’area possano essere depositati rifiuti (Consiglio di Stato, 3518/2019 e 5632/2017).

Quindi, in tema di inquinamento, il proprietario del terreno è tenuto a effettuare la bonifica sul suolo di sua proprietà, in solido con chi ha concretamente determinato il danno, anche se affittuario, a titolo di dolo (se ha celato i rifiuti), o di colpa (se non ha adottato le cautele per custodire adeguatamente la proprietà), o anche solo omettendo una denuncia, dopo esserne venuto a conoscenza, del fatto alle autorità. In definitiva, per la posizione “di garanzia” rivestita dal proprietario, è configurabile, anche a titolo di concorso, un illecito omissivo per violazione del dovere di impedire fatti idonei a ledere il bene protetto.

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