PER SPESE NON NECESSARIE NIENTE DIRITTO DI RIVALSA
Trattandosi di un bene comune, trova applicazione la normativa prevista dagli articoli 1100 e seguenti del Codice civile, i quali prevedono che ciascun proprietario possa usare il bene secondo il proprio diritto, a patto di non alterarne la destinazione, e che ciascuno debba partecipare alle spese necessarie per la conservazione e il godimento del bene, potendo, inoltre, colui che ha sostenuto spese per la manutenzione a causa della trascuratezza degli altri partecipanti, ottenerne il rimborso.Nel caso descritto dal lettore, si fa riferimento a migliorie non necessarie per l’utilizzo del bene, in quanto già agibile e fruito dai comproprietari; si tratta, invece, di modifiche atte ad ottenere un migliore godimento dello stesso: per tale tipologia di intervento non è previsto alcun diritto di rivalsa. Pertanto, le spese necessarie all’esecuzione delle opere gravano interamente su colui che le esegue, senza che ciò determini una variazione delle quote di proprietà.In caso di contrasto nella gestione dell’immobile, ciascuno dei comproprietari potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria per la nomina di un amministratore e l’adozione dei provvedimenti necessari, ultimo tra i quali, in caso di perdurante e insanabile contrasto, la procedura di divisione giudiziale dell’immobile.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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