Per i titoli esecutivi europei scattano dei limiti
Per quanto riguarda le due cause (C-484/15 e C-551/15), gli eurogiudici hanno ribaltato le conclusioni depositate l'8 settembre 2016 dall'Avvocato generale Bot, stabilendo che i notai chiamati a svolgere un'attività nei procedimenti di esecuzione forzata in attuazione del regolamento Ue sul titolo esecutivo europeo non possono essere qualificati come giudici o come autorità giurisdizionali nazionali. Di conseguenza, i mandati di esecuzione non sono assimilati ai titoli esecutivi europei e non godono, quindi, della libertà di circolazione fissata nel regolamento Ue. Questo perché – osserva la Corte - i notai chiamati a svolgere un'attività nei procedimenti di esecuzione forzata in attuazione del regolamento Ue 805/2004 sul titolo esecutivo europeo non possono essere qualificati come giudici o come autorità giurisdizionali nazionali se il procedimento interno non rispetta il principio del contraddittorio.
Il fatto - A rivolgersi alla Corte, i giudici croati. Nel primo caso, un avvocato aveva chiesto al notaio un mandato di esecuzione forzata nei confronti di un suo cliente che non aveva versato la parcella dovuta. Il notaio, però, si era rifiutato di emettere la certificazione del mandato come titolo esecutivo europeo perché, a suo avviso, non erano soddisfatti i requisiti previsti dall'atto Ue. Così, la documentazione era stata inviata al Giudice del distretto municipale di Novi Zagreb che ha sollevato alcuni quesiti pregiudiziali d'interpretazione a Lussemburgo.
Nell'altra causa (C-551/15) un notaio aveva emesso un mandato di esecuzione nei confronti di un cittadino tedesco che non aveva pagato l'importo dovuto a una società di parcheggi in Croazia, ma a causa dell'opposizione del debitore, il giudice distrettuale di Pola ha ugualmente chiamato in aiuto la Corte Ue.
Gli impedimenti all'emissione del titolo esecutivo europeo - Il regolamento fissa, come condizione per l'applicazione, la circostanza che il provvedimento sia emanato da un'autorità giurisdizionale nazionale. Si tratta, quindi, di verificare se le funzioni di notaio possono essere assimilabili a quelle di un giudice, in particolare nei casi in cui nei procedimenti di esecuzione forzata sia adottato un atto autentico. Prima di tutto, gli eurogiudici hanno chiarito che le nozioni del regolamento Ue sono da interpretare in modo autonomo e uniforme, tenendo conto del contesto della norma e dello scopo perseguito dalla normativa. Escluso, quindi, il rinvio al diritto interno anche per evitare applicazioni a macchia di leopardo dell'atto Ue. Va precisato che il regolamento non specifica le caratteristiche necessarie per qualificare un soggetto come giudice e per classificare un procedimento come giudiziario.
Tuttavia, da un confronto con altri atti Ue, si desume che la nozione di organo giurisdizionale formulata nel regolamento n. 805 si riferisce unicamente alle autorità giudiziarie. Se il legislatore Ue avesse voluto comprendere una nozione più ampia avrebbe fatto una scelta analoga al regolamento n. 650/2012 sulle successioni in cui è chiarito che il termine organo giurisdizionale comprende non solo le autorità giudiziarie ma anche le altre autorità competenti che esercitano funzioni giudiziarie. Non solo. Per la Corte il contesto della libera circolazione delle decisioni, che è alla base del funzionamento del titolo esecutivo europeo, impone un'interpretazione restrittiva «degli elementi che definiscono la nozione di giudice».
Questo – osserva la Corte – proprio per consentire alle autorità nazionali «di individuare le decisioni emesse da giudici di altri Stati membri» che devono rispettare garanzie di indipendenza, di imparzialità e il principio del contraddittorio. Se, quindi, il notaio emette un mandato di esecuzione sulla base di un atto autentico notificato al debitore dopo la sua adozione, il principio del contraddittorio non è rispettato. Manca un aspetto essenziale dell'attività di un organo giurisdizionale nazionale, con la conseguenza, quindi, che l'atto pubblico non può essere certificato come titolo esecutivo europeo in particolare se il debitore non riconosce espressamente il credito.
Se, invece, il debitore riconosce espressamente il credito indicato nel mandato di esecuzione, la soluzione è opposta e il titolo esecutivo può essere rilasciato.
Corte di giustizia – Sezione II – Sentenza 9 marzo 2017 - Causa C-551/15
Corte di giustizia – Sezione II – Sentenza 9 marzo 2017 - Causa C-484/15