Rassegne di Giurisprudenza

Pericolo di trattamento inumano e degradante, condizione ostativa all'estradizione o alla consegna in esecuzione di Mae

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Esecuzione penale - Estradizione - Tutela dei diritti fondamentali della persona - Condizione ostativa all'estradizione - Accertamento Corte di appello.
In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma primo, cod. proc. pen., è onere dell'estradando allegare elementi e circostanze che la Corte di appello deve valutare, anche attraverso la richiesta di informazioni complementari, al fine di accertare se, nel caso concreto, l'interessato sarà alla consegna sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante. Inoltre con riferimento alla parallela disciplina del mandato di arresto europeo, per accertare l'effettiva sussistenza di un trattamento inumano e degradante ostativo alla consegna del detenuto è necessaria l'acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria remittente di informazioni individualizzate sul regime di detenzione.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 22 aprile 2021 n. 15297

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - In genere - Estradizione - Rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti - Richiesta di informazioni individualizzanti - Onere a carico della corte di appello - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di estradizione per l'estero, in presenza di una situazione di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti attestata da fonti internazionali affidabili, è onere della Corte di appello, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., richiedere informazioni integrative tese a conoscere il trattamento penitenziario cui sarà in concreto sottoposto l'estradando, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione Europea di Estradizione, anche in mancanza di allegazioni difensive al riguardo. (Fattispecie relativa ad estradizione richiesta dalla Repubblica di Moldavia successivamente al rapporto dell'ONU del 21 dicembre 2017 sul tema del sovraffollamento carcerario ed ai rapporti del 30 giugno 2016 e 13 dicembre 2018 del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, relativi a tale Stato).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 28 luglio 2020 n. 22818

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - Decisione - Condizioni - Pericolo di atti persecutori o di trattamenti inumani o degradanti - Accertamenti della corte d'appello - Riconoscimento all'estradando dello "status" di protezione internazionale sussidiaria da parte della competente commissione del ministero degli interni - Sentenza contraria all'estradizione motivata in base al predetto provvedimento ministeriale - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
In tema di estradizione per l'estero, la Corte d'appello può fondare la propria decisione contraria, ai sensi degli artt. 705, comma 2, lett. c), e 698, comma 1, cod. proc. pen., sul provvedimento della competente Commissione territoriale del Ministero degli interni che abbia riconosciuto all'estradando lo "status" di protezione internazionale sussidiaria, per il pericolo di esposizione a trattamenti disumani e degradanti in caso di rientro nello Stato richiedente l'estradizione, ove quest'ultimo provvedimento sia riconosciuto dal giudice completo, certo e affidabile. (Fattispecie relativa a estradizione verso la repubblica del Kosovo, in cui la Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione in fatto del provvedimento reiettivo dell'istanza di protezione internazionale proposta dall'estradando, rilevando che non fosse provato che il predetto potesse essere oggetto di persecuzione da parte dei familiari della vittima).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 26 giugno 2020 n. 19392

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - In genere - Estradizione - Verso Israele - Rischio di trattamenti inumani e degradanti - Pericolo nei confronti di detenuti palestinesi imputati di reati di terrorismo - Estensione a soggetti diversi per reati comuni - Esclusione.
In tema di estradizione verso lo Stato di Israele, il pericolo di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, ai fini della condizione ostativa di cui agli artt. 698, comma 1, e 705, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., pur se attestato da fonti internazionali da ritenere affidabili, con riferimento a detenuti palestinesi per reati di terrorismo, non può ritenersi per ciò solo sussistente in relazione a soggetti diversi perseguiti per reati comuni, ove difettino specifici elementi che connotino di concretezza ed attualità l'estensione di un simile rischio.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 26 giugno 2020 n. 19390

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - In genere - Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Accertamento del rischio concreto di trattamenti inumani o degradanti - Necessità - Fattispecie.
In tema di mandato di arresto europeo c.d. esecutivo, ai fini della configurabilità del motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, lett. h), legge 22 aprile 2005, n. 69, è necessario l'accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del regime carcerario riservato alla persona richiesta in consegna, da svolgere, secondo quanto chiarito dalla Corte di giustizia della Unione europea (sentenza 5 aprile 2016, C404/15, Aaranyosi e C 659/15, Caldararu), attraverso la richiesta allo Stato emittente di tutte le informazioni relative alle specifiche condizioni di detenzione previste per l'interessato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficienti le informazioni fornite dalla Repubblica di Romania in merito alle condizioni di detenzione del soggetto richiesto in consegna in quanto: non individuavano con certezza l'istituto di detenzione, né il relativo regime, prospettando l'alternativa tra quello aperto ed il semi-aperto; con riferimento a quest'ultimo regime detentivo, non indicavano con precisione gli orari per lo svolgimento delle attività all'esterno delle celle; indicavano, in entrambi i casi, uno spazio minimo individuale di due metri quadrati, comprensivi del letto e del mobilio, senza indicare quale fosse lo spazio riservato negli altri casi, né il periodo di detenzione da trascorrere in siffatto regime che, se di breve durata, secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo nella causa Mursic c. Croazia, poteva essere idoneo a compensare il deficit di spazio minimo individuale).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 17 ottobre 2017 n. 47891